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Banche venete, nuove scadenze per chiedere i rimborsi

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Banche venete, nuove scadenze per chiedere i rimborsi

È il 15 novembre la nuova data che devono tenere a mente i creditori (azionisti e obbligazionisti subordinati) coinvolti nel crack di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca. Infatti, a mettere un po' di chiarezza nell'incertezza dell'accertamento del passivo (che servirà poi a stabilire chi ha un credito verso le due banche in Liquidazione coatta amministrativa, Lca) che si protrae dall'estate scorsa, sono intervenuti due comunicati stampa (praticamente identici) dei commissari liquidatori, pubblicati il 17 ottobre scorso sui siti internet dalle due banche venete . Prima di entrare nei dettagli, facciamo un passo indietro.

La vicenda
Fin dall'inizio, l'intera vicenda è stata caratterizzata da alcune particolarità e da incertezze.
Tra le particolarità vanno ricordate sia la dimensione notevole delle due banche in crisi (e alla conseguente complessità delle procedure liquidative), sia l'urgenza con cui è stata disposta l'operazione di messa in liquidazione e di cessione delle good banks a Intesa Sanpaolo.

L'urgenza era tale che il Decreto ministeriale (Dm) n.99 del 25 giugno 2017 è stato eccezionalmente pubblicato su una versione domenicale della Gazzetta Ufficiale (Gu).

Tra le incertezze, invece, i termini per chiedere i rimborsi alle due procedure di liquidazione (si veda articolo del 26 luglio ). Ad aumentare queste incertezze, poi, ci si è messa anche Banca d'Italia che il 31 luglio scorso ha pubblicato due comunicati in cui dava notizia dell'emanazione (ma non della pubblicazione, ancora non avvenuta) dei due decreti del Mef (numeri 185 e 186) da cui decorreranno i fatidici 60 giorni per le richieste di rimborsi. Banca d'Italia e Mef, più volte interpellati sul punto da Plus24, non hanno mai dissipato i dubbi sulla decorrenza dei termini (si veda articolo del 7 agosto) ma adesso, con la pubblicazione dei due comunicati stampa da parte dei commissari liquidatori, si ha qualche certezza in più.

I termini per le ammissioni al passivo
La legge prevede che, una volta che una banca entra in Lca, chiunque ritenga di avere un diritto di credito nei suoi confronti debba inviare ai commissari un'istanza con cui dichiara il proprio credito e che questa istanza (di ammissione al passivo, appunto) debba essere inviata entro 60 giorni dalla data in cui viene pubblicato in “Gazzetta” il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef) con cui si dispone l'inizio vero e proprio della procedura liquidativa.
Dopo la pubblicazione del Dm 99/2017 (avvenuta il 25 giugno scorso) il Mef – evidentemente per dare tempo alle due liquidazioni e a Intesa Sanpaolo di completare la verifica dei crediti da cedere (cosiddetta due diligence) – non ha ancora pubblicato il decreto da cui avrebbe dovuto decorrere il termine di 60 giorni. Per questo motivo - e nell'incertezza generale - in un primo momento era stato consigliato prudenzialmente (anche da Plus24) di scegliere come termine di 60 giorni quello decorrente dalla pubblicazione del Dm 99\ 2017 (cioè il 24 agosto 2017). Consiglio prudenziale rivelatosi adesso corretto, alla luce dei due recenti comunicati dei commissari. Le due banche, infatti, hanno specificato che non è necessario attendere la pubblicazione del decreto del Mef per presentare le domande di ammissione al passivo, cosa che è possibile fare anche prima, con la precisazione che ovviamente queste domande saranno prese in considerazione successivamente, cioè soltanto al momento dell'avvio del procedimento di accertamento al passivo.

I chiarimenti
I due comunicati stampa dei commissari liquidatori pubblicati il 17 ottobre scorso stabiliscono che:
1)la due diligence prevista per la cessione dei crediti “buoni” a Intesa Sanpaolo avrà termine il prossimo 15 novembre, salvo proroghe (ritenute probabili dagli esperti vista la complessità della verifica);
2)il procedimento di accertamento del passivo (che servirà a stabilire chi ha un credito verso le due banche in Lca) avrà inizio dopo il completamento della due diligence;
3)sarà cura dei commissari – dopo la due diligence – pubblicare sui siti web delle due banche il giorno da cui decorrerà il termine di 60 giorni per l'ammissione al passivo (che è considerato dai più come non perentorio, anche se la prudenza consiglia di rispettarlo);
4)anche prima di quel momento i creditori – anche non assistiti da un legale – potranno presentare ai commissari le proprie richieste di rimborso;
5)queste richieste dovranno essere corredate dai documenti giustificativi del proprio diritto;
6)le istanze potranno essere presentate via Posta elettronica certificata (venetobancaspa.inliquidazioneca@cert.venetobanca.it; lcabancapopolaredivicenza@pecliquidazioni.it) o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno agli indirizzi (per Veneto Banca: via Feltrina Sud, n. 250, 31044, Montebelluna (Treviso); per Banca popolare di Vicenza: via Btg. Framarin, 18, 36100 Vicenza);
7)il creditore dovrà indicare nella richiesta un indirizzo Pec per ricevere le comunicazioni dai commissari;
8)le istanze di ammissione al passivo già oggi presentate con le modalità di cui sopra saranno comunque prese in esame dopo l'inizio del procedimento di accertamento del passivo.

Cosa fare da oggi
Sebbene i chiarimenti dei commissari liquidatori abbiano placato le ansie di chi si occupa della vicenda, vanno fatte ancora alcune precisazioni.
«In forza del detto popolare “chi ha tempo non aspetti tempo” – sottolineano da Alma Iura, Centro per la formazione e gli studi giuridici, bancari e finanziari di Verona –, chi ritiene di avere una ragione di credito verso le banche in Lca è prudente che inizi a preparare la propria istanza già oggi, per non dover affrettarsi quando inizierà a decorrere il termine di 60 giorni. In secondo luogo, è stato utile che sia stato chiarito che l'istanza potrà essere inviata via Pec, mezzo che offre maggiori garanzie di sicurezza rispetto alla raccomandata cartacea. I creditori dovranno quindi premunirsi necessariamente di una Pec - non tanto per l'invio, che potrebbe essere fatto via posta - ma soprattutto per ricevere obbligatoriamente le comunicazioni dai commissari. Attenzione – avvertono i legali di Alma Iura –, perché se non si comunica il proprio indirizzo Pec, i commissari effettueranno tutte le comunicazioni nelle cancellerie dei Tribunali di Vicenza e Treviso, con il rischio di non venirne a conoscenza, a meno che non ci si rechi fisicamente e periodicamente nelle cancellerie. Va poi ricordato – concludono dal centro studi veneto - che per i crediti più problematici (si pensi a quelli in materia di risarcimento del danno derivante dalla violazione delle norme di condotta degli intermediari, per esempio in materia di vendita di azioni e obbligazioni subordinate), sarebbe consigliato che i clienti si rivolgessero a un esperto già in fase di richiesta di insinuazione al passivo, anche tenuto conto del fatto che, se il credito non venisse ammesso, ci si dovrebbe comunque rivolgere al Tribunale (dove è obbligatoria la presenza di un avvocato) entro 15 giorni dalla comunicazione di mancata ammissione al passivo per contestare la decisione di esclusione».

Insomma, se da un lato i maggiori dubbi procedurali sembrano essere stati risolti, dall'altro rimane l'incognita di quando (e in che percentuale) i creditori ammessi verranno rimborsati. Plus24, come al solito, è al servizio dei lettori e per eventuali chiarimenti scrivere all’indirizzo: filodirettoPlus24@ilsole24ore.com

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