Un set tutto nuovo di poteri alla Consob per la tutela degli investitori: dalle nuove possibilità di contrasto dell’abusivismo, fenomeno che va di pari passo con le truffe on line, alla possibilità di fermare prodotti di investimento, la cosiddetta product intervention prevista dalla Mifid2. Quanto all’abusivismo, dallo scorso 3 gennaio, la Consob può intimare al prestatore abusivo, relativamente alle fattispecie di intermediazione finanziaria, la cessazione dell’attività. Un potere già ampiamente utilizzato dalla commissione visto che nei primi tre mesi del 2018 «la Commissione ha assunto 23 delibere di cessazione di attività, sette comunicazioni a tutela dei risparmiatori ed effettuato 30 segnalazioni all’Autorità Giudiziaria». Il dato è illustrato nella relazione annuale della Consob al parlamento, resa nota lunedì in occasione del Consob Day, in cui il presidente Mario Nava ha tenuto il tradizionale discorso al mercato (si veda Il Sole 24 Ore di ieri).
Dagli uffici della Consob segnalano un’attività molto importante in questo senso, con un esame di circa tre siti al giorno. Anche grazie a una mole crescente di segnalazioni di queste attività abusive da parte degli internauti. Un’attività che mostra l’importanza dell’educazione finanziaria: ancora gli investitori si lasciano attrarre dalle promesse di rendimenti mirabolanti, pure del 5 per cento al giorno.
Finora l’attività della Consob, in mancanza di un potere di bloccare i siti abusivi, passava per la pratica del warning, ovvero venivano descritte le pratiche abusive e segnalate agli investitori. Un potere che ovviamente resta immutato, ma al quale si accompagna ora quello più incisivo dell’ordine di cessazione dell’attività.
Nel suo discorso al mercato Nava ha segnalato che la Consob è stata la prima authority in ambito europeo ad ottenere il potere di chiedere agli internet service provider l’oscuramento dei siti internet che prestano servizi e attività di investimento, in assenza di autorizzazione. Per orientare gli operatori, secondo il presidente Consob, si farà ampio ricorso all’emanazione di linee guida e di handbook. «Occorre evitare - ha detto Nava a Milano - l’esistenza di condotte scorrette dovute alla sola ambiguità delle norme e limitare le sanzioni solo a comportamenti intenzionalmente scorretti».
Le attività abusive si concentrano su contract for difference (Cfd), opzioni binarie e più di recente anche criptovalute. Anche se a proposito di quest’ultimo tema, viene segnalato che ormai sarebbe più corretto parlare di cripto assets, visto che alcune sono effettivamente valute, mentre altre sono utilities o investimenti. In ogni caso su Contract for difference, rolling spot forex e opzioni binarie la Consob nel febbraio del 2017 aveva diffuso una comunicazione per segnalare la pericolosità di questi strumenti. E oltre a segnalare i rischi l’Authority aveva raccomandato di «operare su tali prodotti soltanto dopo aver effettivamente compreso e valutato tutti i relativi rischi e dopo essersi accertati che il soggetto offerente sia autorizzato a operare in Italia».
L’altro potere impotante che è arrivato con la Mifid2, entrata in vigore appunto lo scorso 3 gennaio, è quello della cosiddetta product intervention, ovvero la possibilità per le autorità europee o nazionali di bloccare un prodotto di investimento immesso sul mercato. Finora la Consob non ha utilizzato questa possibilità, mentre invece l’omologa autorità europea, l’Esma invece ne ha fatto uso. A marzo del 2018 infatti sono state adottate misure di divieto e restrizione su opzioni binarie e Cfd, che comprendono il divieto di commercializzazione, distribuzione o vendita di opzioni binarie a investitori al dettaglio; e analogamente la limitazione della commercializzazione, della distribuzione o della vendita di Cfd a investitori al dettaglio.
Inoltre Consob ha attivato due canali uno telefonico e l’altro telematico, per la ricezione immediata delle segnalazioni (anche per presunte violazioni del regolamento sul Market abuse) da parte del personale di soggetti vigilati o di chiunque abbia interesse. La segnalazione non è anonima, ma ci sono presidi per la tutela della riservatezza di chi “soffia” le notizie all’orecchio di Consob.
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