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Carta di credito con «frode» oltre il plafond:…

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la decisione dell’arbitro bancario

Carta di credito con «frode» oltre il plafond: l’importo va restituito

L’uso fraudolento delle carte di credito è un argomento molto gettonato nei ricorsi che vengono proposti all’arbitro bancario finanziario (Abf). Una recente decisione del Collegio di coordinamento ha stabilito che se con un utilizzo fraudolento della carta di credito oltretutto si supera il massimale per l’utilizzo mensile della carta, il titolare ha diritto al rimborso integrale da parte della banca e il cliente non deve pagare neanche la franchigia. La decisione (la n. 16237 del 2018, in fase di pubblicazione) prende appunto in esame il caso in cui il cliente aveva chiesto la restituzione dell'importo di una transazione fraudolenta eseguita on line, che superava il massimale mensile fissato dal contratto per l'utilizzo della sua carta di credito.

La restituzione integrale

Secondo l’Arbitro bancario finanziario, il sistema predisposto dalla banca avrebbe dovuto bloccare automaticamente l’operazione, in quanto eccedente il plafond. Visto che ciò non è accaduto per l’Abf l’intera operazione era da ritenere illecita, poiché era stato violato il limite di operatività della carta stabilito nel contratto e sul quale il cliente faceva affidamento. La conseguenza, dunque per il Collegio di coordinamento (che quindi ha fissato un orientamento che ora sarà seguito dagli altri collegi dell’Abf), è che al titolare della carta va restituito l’intero importo della transazione, senza applicazione della franchigia prevista dalla legge, questo perché  l'operazione di pagamento che supera il massimale della carta deve essere interamente restituita al cliente in quanto, se disconosciuta, difetta del suo consenso.
Siccome il Collegio di coordinamento fissa un principio al quale poi i collegi territoriali devono conformarsi, in questo caso è stato affermato che:  «L’operazione di pagamento con la quale viene superato uno dei limiti massimi contrattualmente fissati (c.d. plafond) per l'utilizzo dello strumento elettronico di pagamento, deve essere interamente restituita al cliente in quanto, se disconosciuta, difetta del suo consenso. A tale operazione non risulta applicabile nemmeno la franchigia eventualmente prevista dal contratto per i casi di furto o smarrimento in quanto trattasi di operazione di pagamento non autorizzata».

Le variazioni del plafond

L’operazione di pagamento contestata dal cliente ammontava € 1.314,09, mentre il massimale mensile associato alla carta di credito era contrattualmente fissato a 1.000 euro. Quindi appare chiaro lo sforamento. Ma anche questo dato era contestato dalla banca. Quest’ultima aveva fatto osservare che il cliente aveva volontariamente elevato il massimale della carata fino a € 3.000,00 nell’aprile 2017. Siccome l’operazione contestata era avvenuta nel novembre del 2017, non ci sarebbe stato nessuno sforamento. L’Acf ha però osservato che nel contratto era previsto che «Il Cliente può in ogni momento chiedere […] di aumentare temporaneamente il massimale della Carta […] comunque non oltre il 50% del massimale concordato con la banca al momento della emissione». E quindi l’aumento sarebbe potuto arrivare a 1.500 ma non a 3.000 euro. E poi l’aumento temporaneo poteva essere fatto valere solo per il mese in corso al momento della richiesta e quello successivo. Quindi l’aumento del massimale per l’Acf non c’era stato.

Un boomerang per la banca

Un altro argomento (oltre a quello della contestazione della sussistenza del plafond indicato) usato dalla banca, per ribaltare la responsabilità sul cliente era la mancata attivazione del servizio di sms alert da parte di quest’ultimo, che in questo modo si sarebbe assunto «il rischio di subire movimentazioni
sospette senza avere la possibilità di riceverne la comunicazione in tempo reale». E invece il Collegio di coordinamento ha ricordato che «Al riguardo, i Collegi territoriali Abf hanno costantemente affermato che il servizio “sms
alert” costituisce ormai uno standard di sicurezza
normalmente esigibile in relazione all'utilizzo delle carte di pagamento e, dunque, un presidio di sicurezza divenuto ormai necessario per la tutela degli utilizzatori di tali strumenti (...). La mancanza di questo servizio è, quindi, di per sé idonea a spostare verso l’intermediario il rischio connesso ad operazioni fraudolente avvenute con l'impiego di tali strumenti».

Il contezioso sulle carte

Quello dell’utilizzo fraudolento dei mezzi di pagamento è uno degli argomenti che da sempre tiene banco tra le istanze che arrivano all’Abf. Nel 2017 per carte di credito e bancomat i ricorsi pervenuti sono stati complessivamente circa il 7 per cento di quelli totalmente proposti all’Arbitro. Questo significa circa 2.300 casi in totale. Una quantità che non pare essere diminuita nel 2018, anno per il quale però sono ancora attesi i dati definitivi. Una curiosità che riguarda questi ricorsi è che se in tutte le altre materie, prevalgono i ricorsi presentati da uomini, il bancomat e le carte di debito sono l’unica materia per la quale la metà delle istanze è stata presentata da donne.

Arbitro bancario finanziario: 3 volte su 4 ha ragione il cliente

Come spiegava la relazione presentata lo scorso anno dall’Abf, nel 2017 l’incidenza dei ricorsi relativi agli strumenti di pagamento elettronici è stata maggiore per le regioni del Nord Italia, rappresentando oltre il 10 per cento in Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Trentino-Alto Adige e meno del 5 per cento in Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia.

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