
Antinori, Berlusconi, Cucinelli, Draghi, Montezemolo, Pavarotti: che cosa hanno in comune queste persone? Tutti, secondo quanto comunicato o riportato dalla stampa, hanno costituito un trust, in tempi più o meno recenti e per conseguire differenti finalità.
Chi per evitare effettive o anche solo potenziali situazioni di conflitto d'interessi, chi per far fronte a richieste delle autorità di vigilanza di settore, chi per segregare e/o proteggere al meglio una parte del proprio patrimonio, chi per gestire al meglio delicati equilibri di governance di famiglia, chi per agevolare il passaggio generazionale di quote o aziende.
Superate le riserve di alcuni tribunali italiani sull'ammissibilità e utilizzabilità sul piano giuridico, il trust è ora uno degli strumenti valutati ed utilizzati dal mondo professionale e bancario per varie finalità: dalla tutela del patrimonio sino alla gestione di complesse situazioni familiari e passaggi generazionali, affiancando istituti come il fondo patrimoniale ed il mandato fiduciario.
Sul piano fiscale il trust è stato oggetto di numerosi chiarimenti da parte dell'Agenzia delle entrate e di provvedimenti delle diverse autorità giudiziarie.
Recentemente si è pronunciata la Corte di Cassazione con due Ordinanze, la n. 3737 e la n. 3735, entrambe del 24 febbraio 2015. Che confermano da una lato la grande duttilità dello strumento trust e dall'altro la necessità di vedere chiarito il relativo trattamento fiscale.
In particolare, la 3737 prende in esame il trust costituito da alcuni enti pubblici al fine di conferirvi una somma di denaro con lo scopo di provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria di un aeroporto prevedendo la destinazione del patrimonio residuo dopo la cessazione del trust.
La 3735 riguarda, invece, il caso di un soggetto che ha istituito un trust nominando se stesso quale trustee, al fine di meglio realizzare la tutela dei suoi creditori, disponendo che beneficiari del patrimonio residuo, una volta pagati i debiti, fossero lo stesso disponente, se vivente e, in mancanza, i suoi discendenti.
Entrambe le ordinanze, contrariamente a quanto avevano deciso precedenti decisioni delle Commissioni tributarie, ritiene applicabile l'imposta di donazione e successione «sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione», facendo rientrare in tale categoria anche i relativi atti di apporto o conferimento in trust.
Alla luce del nuovo orientamento della Cassazione, da più parti si chiede ora un intervento legislativo unitamente a quello, da più parti atteso, volto a dare una compiuta disciplina allo strumento anche sul piano civile, cioè attraverso una specifica regolamentazione al cosiddetto affidamento fiduciario.
L'autore è vicedirettore generale dell'Unione Fiduciaria
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