La riforma costituzionale, una volta superato il referendum, riporterà tra le competenze legislative dello Stato la disciplina dei servizi al mercato del lavoro. A Costituzione invariata, con il Jobs act è istituita l'Agenzia nazionale per le politiche attive per il lavoro (Anpal); si affida al ministero del Lavoro - d'intesa con la Conferenza delle Regioni - la definizione delle linee di indirizzo per facilitare l'incrocio tra domanda e offerta di occupazione. Con lo stesso percorso il ministero deve prevedere i livelli essenziali delle prestazioni, validi su tutto il territorio nazionale.
Con il decreto legislativo 150/2015 il Governo ha definito le competenze e le strutture in materia di politiche attive. Sul piano politico l'obiettivo è molto ambizioso: spostare il baricentro degli aiuti a chi è in cerca di occupazione dagli ammortizzatori al “tutoraggio” per il reinserimento. Dal punto di vista operativo il percorso per perseguire l'obiettivo politico è molto articolato. Ecco il quadro.
Sulla carta (per ora), dal 1° gennaio, è istituita l'Agenzia nazionale delle politiche attive, Anpal, che dovrà coordinare la rete dei servizi costituita dalle strutture regionali, in particolare dai “vecchi centri per l'impiego” delle ex province; dall'Inps; dall'Inail; dalle agenzie per il lavoro private e dagli altri soggetti autorizzati all'intermediazione; dagli enti di formazione accreditati; da Italia lavoro; dall'Isfol; dalle Cdc; dagli atenei e dalle scuole superiori.
Le linee di governo
Il ministero del Lavoro dovrà determinare le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali, previa intesa in Conferenza
delle Regioni, e dovrà definire i livelli essenziali delle prestazioni. In questo modo si pensa di superare il federalismo
dei servizi che - in assenza di una regia nazionale, fatta di benchmark, indicatori di risultato, meccanismi di sostituzione
per chi non fa - ha dato vita a una mappa caratterizzata da poche realtà efficienti.
Linee di indirizzo pluriennali, obiettivi annuali, livelli essenziali delle prestazioni potranno essere integrati anche da
criteri stringenti per il lavoro dei centri per l'impiego che hanno, di regola, il monopolio della prima fase delle politiche
attive: la convocazione del disoccupato, l'individuazione delle sue competenze e abilità (la profilazione) e la definizione
del patto di servizio, cioè il percorso più adatto per cercare l'inserimento lavorativo.
Il ministero avrà anche poteri di vigilanza sull'Anpal e di verifica e controllo sui livelli essenziali delle prestazioni.
Infine, il ministero fornirà le linee per la formazione continua, compresa quella finanziata dai fondi interprofessionali
e individuerà, d'intesa con Regioni e Province autonome, i parametri per l'accreditamento degli enti di formazione.
L’Anpal
La nuova Agenzia - il decreto sullo statuto relativo a funzionamento e competenze deve essere ancora approvato in via definitiva
- sarà guidata da Maurizio Del Conte, professore di diritto del lavoro alla Bocconi, tra gli “autori” del Jobs act. Come detto,
l'Anpal coordinerà la rete delle politiche attive, svolgerà monitoraggio e valutazione, fornirà gli standard di servizio per
i centri per l'impiego, determinerà importo e modalità di fruizione dell'assegno di ricollocazione e «altre forme di coinvolgimento
dei privati accreditati», metterà a punto le metodologie di profilazione per individuare il livello di occupabilità di chi
è senza lavoro.
L'Anpal gestirà l'albo degli autorizzati alle attività di somministrazione (decreto legislativo 276/2003) e dovrà istituire
l'Albo di quanti saranno accreditati per svolgere compiti e funzioni nelle politiche attive a livello nazionale e nelle Regioni
dove non esiste un sistema di accreditamento. Le autonomie, infatti, nel rispetto degli indirizzi nazionali, potranno continuare
a disciplinare propri sistemi di “abilitazione”.
L'Agenzia nazionale coordinerà i programmi, anche europei, per promuovere l'occupabilità, vigilerà sui fondi interprofessionali,
potrà fornire consulenza nell'ambito delle crisi d'impresa.
Il sistema informativo su cui viaggeranno i dati sulle politiche attive, realizzato dall'Anpal, sarà unico e in una prima
fase si sfrutteranno i “segmenti” di Province, Inps e Isfol. Nel sistema informativo confluiranno le comunicazioni obbligatorie,
il censimento di quanti beneficiano di ammortizzatori sociali e la scheda anagrafica e professionale dei lavoratori elaborata
dall'Anpal.
I dati del sistema informativo saranno patrimonio comune di ministero, Inps, Inail, Isfol, delle Regioni e delle Province
autonome e dei centri per l'impiego, per i rispettivi compiti.
I servizi regionali
In attesa della nuova mappa dei poteri tra Stato e Regioni e dopo la cancellazione delle Province, lo strumento della convenzione
regolerà i rapporti tra livello centrale e autonomie, affidando a queste ultime funzioni e compiti amministrativi in materia
di politiche attive, che saranno attivati attraverso i centri per l'impiego. In base alle convenzioni, in via transitoria,
attività e obblighi per le politiche attive potranno essere affidate ai privati accreditati.
I centri per l'impiego dovrebbero diventare il punto di riferimento dei disoccupati o di quanti potrebbero perdere il lavoro:
il decreto 150 parla di orientamento di base e specialistico, aiuto alla ricerca di un'occupazione, avviamento alla formazione,
promozione di esperienze lavorative per aumentare le competenze, orientamento all'autoimpiego.
Disoccupati
Sono considerati disoccupati quanti, privi di lavoro, dichiarano, in forma telematica, la disponibilità immediata a svolgere
un lavoro e a partecipare ad attività di orientamento, formazione eccetera. I disoccupati potranno bussare ai centri per l'impiego
(entro 30 giorni dalla dichiarazione telematica) o venire da loro contattati nei tempi che saranno definiti dal Lavoro. Si
tratta di un punto cruciale perché il rischio è di perdere di vista da subito chi ha bisogno di (ri)collocazione, anche se
in caso di silenzio del centro per l'impiego sarà possibile accedere, attraverso Anpal, a una procedura di profilazione telematica
per ottenere l'assegno di ricollocazione.
La mancata presentazione all'appuntamento fisato dall'ufficio, senza giustificazione, potrà costare fino alla decadenza dalla
prestazione di sostegno al reddito. La convocazione o il contatto saranno finalizzati a definire un patto di servizio personalizzato
per essere aiutati a trovare un nuovo lavoro. Nel patto figura anche l'impegno del lavoratore ad accettare un'offerta congrua,
secondo i parametri definiti dal ministero su proposta Anpal.
I titolari di disoccupazione (Naspi e Discoll) sono in automatico considerati disponibili a una nuova occupazione (per loro
dovrebbero valere tempi più stretti di presentazione e convocazione). Stesso meccanismo anche per i lavoratori destinatari
di contratti di solidarietà o di integrazione salariale per una durata superiore al 50% dell'orario di lavoro.
Assegno di ricollocazione
Solo a chi percepisce l'indennità di disoccupazione per un periodo superiore ai quattro mesi sarà riconosciuto, su richiesta,
un assegno di ricollocazione. Si tratta di un buono, della durata di sei mesi prorogabile se non è stato speso tutto l'importo,
da utilizzare per la ricerca di un lavoro “congruo”.
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