Economia

Bonus investimenti al Sud utilizzabile con il primo nullaosta…

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CREDITO D’IMPOSTA

Bonus investimenti al Sud utilizzabile con il primo nullaosta dell’agenzia Entrate

Diventa progressivamente più chiaro il quadro sul bonus investimenti al Sud (articolo 1, commi 98-108 della legge 208/2015) e cioè sui progetti presentati a valere sulle risorse del Pon «Imprese e competitività», a valere sul Fondo europeo per lo sviluppo regionale.

Subito dopo i chiarimenti contenuti nel decreto direttoriale del ministero dello Sviluppo economico del 23 aprile, il dicastero di via Molise ha infatti pubblicato una serie di Faq («Frequently asked questions») chiarificatrici sul tema.

L’istruttoria del Mise

Innanzitutto, gli approfondimenti ministeriali focalizzano l’aspetto dell’accesso alle risorse del bonus investimenti, illustrando la procedura di istruttoria seguita dal ministero per tali progetti.

In particolare, la modalità di richiesta del bonus ricalca quella utilizzata per le fattispecie ordinarie, avvalendosi cioè dell’istanza telematica da presentarsi all’agenzia delle Entrate secondo le indicazioni del provvedimento dell’Agenzia del 14 aprile 2017, modificato con provvedimento del 29 dicembre 2017.

Il Fisco, fatta una verifica preliminare, trasmette un provvedimento di autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta. È in questo momento che si avvia la seconda fase dell’istruttoria; la stessa agenzia delle Entrate, pertanto, trasmette i progetti presentati da piccole e medie imprese non appartenenti al settore primario al ministero dello Sviluppo economico, affinché ne valuti la cofinanziabilità con le risorse del Pon. Questa analisi sarà condotta tenendo presenti i criteri dettati dagli articoli 3 e 4 del Dm 29 luglio 2016.

Il concorso all’assegnazione delle risorse, infatti, è consequenziale al carattere innovativo dei progetti e alla coerenza con gli ambiti di specializzazione intelligente. In sostanza, è previsto che lo stesso si concretizzi in un aumento della competitività dell’impresa attraverso l’applicazione di programmi di ricerca e sviluppo. I progetti che concorrono all’assegnazione dei fondi non devono risultare ultimati al momento della presentazione della domanda e quotare almeno 500mila euro di investimenti complessivi. Qualora l’attività istruttoria si concluda con esito positivo, il ministero adotta un provvedimento aggiuntivo di utilizzo delle risorse Pon, all’interno del quale riepiloga anche tutti gli obblighi e gli adempimenti ulteriori a carico dell’impresa beneficiaria, derivanti dal cofinanziamento comunitario.

Domande bocciate

Diversamente, qualora l’istanza fosse scartata nel contesto dell’istruttoria ministeriale, per l’impresa resta ferma l’originaria autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta rilasciata dall’agenzia delle Entrate a valere sulle risorse nazionali.

Subito il credito d’imposta

Altro tema affrontato nelle Faq riguarda il comportamento che l’impresa beneficiaria dovrà tenere nelle more della “seconda” istruttoria in corso e, cioè, quando avrà ottenuto il primo nullaosta dell’agenzia delle Entrate, ma non ancora l’esito di ammissibilità alle risorse Pon. In particolare, era dubbio se l’impresa beneficiaria dovesse attendere o meno anche l’esito dell’istruttoria aggiuntiva prima di poter procedere a fruire dell’agevolazione.

Al riguardo, il Mise è stato chiaro nel rassicurare che la Pmi che abbia ricevuto l’originario nullaosta alla fruizione del bonus da parte delle Entrate può utilizzare immediatamente in compensazione il credito d’imposta a seguito della realizzazione degli investimenti, senza dover attendere l’esito dell’istruttoria da parte del Mise. Precisa, infatti, il testo delle Faq, che l’istruttoria da parte del ministero ha l’unico obiettivo di verificare il possesso dei requisiti per l’ammissione dei progetti al finanziamento nell’ambito del Pon, non incidendo sulla “generale” ammissibilità al beneficio dell’istanza prodotta.

Lo Sviluppo economico chiarisce anche che le sole istanze ammesse al cofinanziamento con le risorse del Pon hanno l’obbligo di essere rendicontate al Mise e che tutte le richieste di informazioni sul bonus andranno formulate all’agenzia delle Entrate, fatto salvo quelle che riguardano le condizioni per l’utilizzo delle risorse del Pon.

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