Economia

Professionisti senza frontiere: l’Italia accelera dopo i rilievi Ue

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Servizio |i TRE strumenti verso il via libera

Professionisti senza frontiere: l’Italia accelera dopo i rilievi Ue

(Reuters)
(Reuters)

Un nuovo passo avanti verso l’Europa dei professionisti senza frontiere. Lo spettro di un deferimento alla Corte di Giustizia Ue ha imposto all’Italia un’accelerazione per rimuovere gli ostacoli al pieno rispetto della normativa europea sul riconoscimento delle qualifiche, strumento indispensabile per la libera circolazione all’interno del mercato unico.

Nel pacchetto della Legge europea 2018 ( che è stato approvato la settimana scorsa e verrà presentato alle Camere con successiva consultazione della Conferenza Stato-Regioni) sono state inserite alcune modifiche alla normativa che ha recepito nel nostro Paese le direttive europee sul riconoscimento reciproco dei titoli (2005/36/Ce modificata dalla direttiva 2013/55/Ue). Formule e precisazioni, che tradotte dal freddo linguaggio giuridico chiariscono requisiti e modalità per allineare l’Italia alle regole Ue. Gli interventi più significativi riguardano la definizione del diritto di stabilimento e di esercizio della professione all’interno della Ue, oltre a nuovi dettagli sulla tessera professionale e il riconoscimento automatico, che insieme al sistema generale rappresentano le tre modalità per poter esercitare una professione regolamentata in un altro Paese europeo.(Si veda la scheda a fianco).

Sotto la lente di Bruxelles sono finiti 27 Paesi (con la sola esclusione della Lituania), che il 19 luglio scorso si sono visti recapitare una «lettera di messa in mora», atto di inizio della fase di precontenzioso. La Commissione Ue ha dato due mesi di tempo per una risposta dettagliata che potrebbe portare alla chiusura del procedimento o, se Bruxelles non fosse soddisfatta della risposta, all’adozione di un «parere motivato» che potrebbe poi portare al deferimento alla Corte Ue.

Le modifiche introdotte in Italia
La prima modifica prevista dal governo nello schema di disegno di legge relativo alla legge europea 2018 riguarda gli aspetti chiave legati alla nozione di cittadino Ue «legalmente stabilito» che viene sganciato dalla residenza. Con questa definizione si intende chi «soddisfa tutti i requisiti per l’esercizio di una professione in uno Stato membro e non è soggetto ad alcun divieto, neppure temporaneo, all’esercizio di tale professione». Le direttive Ue non fanno infatti riferimento allo «Stato membro di residenza» perché considerano centrale il legittimo stabilimento in rapporto al luogo di esercizio stabile della professione. Da qui la necessità di un adeguamento della legislazione italiana alla definizione Ue, chiarita anche dalla Guida per l’utente relativa alla direttiva 2005/36.

Tra gli altri punti, centrali le modifiche per allineare l’Italia alla disciplina sulla tessera professionale europea, aspetto qualificante dell’impianto Ue sul riconoscimento delle qualifiche professionali, anche perché funzionale ad agevolare la mobilità dei professionisti con uno sprint nello scambio di informazioni tra Stato membro ospitante e Paese di origine. La tessera, infatti, deve contenere informazioni sulle qualifiche dei professionisti (università, istituti frequentati, qualifiche ottenute ed esperienze professionali), domicilio legale ed eventuali sanzioni ricevute. Se il decreto legislativo del 2007 si limita a prevedere il rilascio della sola documentazione in possesso dell’autorità competente, la direttiva Ue del 2013 ha inserito l’obbligo per lo Stato membro di origine di rilasciare «ogni certificato di supporto». L’autorità competente ha inoltre un mese di tempo per esaminare la documentazione. Il termine, come prevedono le modifiche introdotte dalla Legge europea, scatta a partire da una settimana dal ricevimento della domanda. Possibile una proroga di due settimane, ma solo una volta e per ragioni legate alla salute pubblica o alla sicurezza dei destinatari del servizio.

Che cosa succede invece se la formazione del professionista non è sufficiente per poter esercitare stabilmente l’attività in un altro Paese? Il legislatore italiano aveva previsto la sola prova attitudinale per le sette professioni a riconoscimento automatico, ma con il nuovo testo è stata inserita la possibilità per le autorità competenti di scegliere tra prova attitudinale e tirocinio di adattamento. Bruxelles dovrà ora valutare se le misure introdotte dall’Italia e dagli altri Paesi saranno sufficienti per evitare una procedura di infrazione. E per aggiungere un nuovo tassello al puzzle della libera circolazione dei professionisti in Europa.

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