ATTIVITÀ NON COMMERCIALI
Ammessa differenza del 5% tra ricavi e costi. L’articolo 79 del Codice del terzo settore stabilisce quali attività degli enti si considerano commerciali (quindi da tassare) e quali non commerciali. In generale l’attività di interesse generale è non commerciale quando c’è parità tra i ricavi e i costi sostenuti. È ammesso uno scostamento del 5% .
NUOVI REGIMI FORFETTARI
Tassazione di favore per volontariato e Aps. Il Codice del Terzo settore introduce un regime forfettario di tassazione (cioè di favore) per gli Ets non commerciali con ricavi sotto certe soglie, e un regime fiscale fofettario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato.
TITOLI DI SOLIDARIETÀ
Agevolate le emissioni a favore del non profit. Le banche potranno emettere obbligazioni e certificati di deposito per sostenere le attività di interesse generale degli enti del Terzo settore: dovranno destinare una somma pari alla raccolta effettuata con questi titoli, a prestiti per gli Ets. C’è un credito di imposta del 50% sulle donazioni degli istituti agli enti
IMPRESE SOCIALI
Incentivi fiscali agli enti e a chi li finanzia. La riforma del terzo settore ha introdotto incentivi fiscali per le imprese sociali (che finora non erano presenti) e rilevanti sconti sulle imposte per i privati e per le società che investono nel capitale delle imprese sociali (detrazione Irpef e deduzione Ires del 30% delle somme investite)
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