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Scudo precauzionale per le banche, il nodo è la norma sui titoli …

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i punti veri della trattativa Ue

Scudo precauzionale per le banche, il nodo è la norma sui titoli subordinati

(Afp)
(Afp)

I meccanismi che mettono a carico dei sottoscrittori di obbligazioni subordinate i costi degli aumenti di capitale delle banche in difficoltà possono essere bloccati quando mettono a rischio «la stabilità finanziaria». La previsione è scritta nero su bianco all’articolo 45 della comunicazione Ue sulle banche del 2013 e disegna un contesto analogo a quello previsto per la possibilità di sostegno pubblico straordinario alle banche disciplinato da due articoli della direttiva europea sul bail in del 2014, il 32 e il 59.

Si muove tutto all’interno di queste regole il confronto fra Roma e Bruxelles sul nodo banche, a partire dall’articolo 45 della comunicazione scritto pensando a eventuali condizioni eccezionali che avrebbero reso impercorribili le vie ordinarie: circostanze eccezionali che da eventuali si sono trasformate in effettive dopo il referendum sulla Brexit. Non c’è quindi, nell’ottica italiana, una richiesta di “deroghe” ulteriori, che potrebbe essere contestata perché creerebbe un “precedente” ad altre revisioni.

Il confronto è serrato anche se non entra nell’agenda ufficiale di Eurogruppo ed Ecofin, come ha tenuto a sottolineare ieri il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan parlando con i giornalisti e poi su twitter, dove ha scritto che l’Eurogruppo si è occupato di «qualcosa di utile ai cittadini: l’indennità di disoccupazione». La precisazione serve anche a ribadire che non esiste un «problema banche italiane» nella Ue, come sottolineato ancora ieri dal premier Matteo Renzi. È lo stesso Padoan, comunque, a tornare a sottolineare che «i risparmiatori saranno tutelati» e che il governo lavora a una serie di “strumenti precauzionali” in corso di predisposizione, e in parte già all’opera.

Le “soluzioni di mercato” richiamate in più di un'occasione dal governo si concentrano prima di tutto sull’acquisto di crediti deteriorati, naturalmente a partire dal Monte dei Paschi.

Sono gli “strumenti precauzionali”, invece, al centro del confronto con le autorità Ue, anche senza essere approdate negli ordini del giorno ufficiali dei vertici di questi giorni. Il primo è rappresentato dalla garanzia pubblica, già concordata con Bruxelles, che il governo può attivare su richiesta degli istituti di credito che emettono bond senior. Questo capitolo riguarda eventuali problemi di liquidità, che non rappresentano oggi il nodo più scoperto del sistema bancario, ma sono disciplinati dalla direttiva sul bail in esattamente come le altre eventuali forme di supporto pubblico, in particolare sul capitale.

Lo scenario è lo stesso, e parla appunto di strumenti “precauzionali” (concordarne la possibilità, in pratica, non significa automaticamente utilizzarli) che, quando si verificano situazioni eccezionali in grado di minare la stabilità finanziaria, possono essere attivati anche senza portare necessariamente agli obblighi di condivisione dei costi che trasferiscono una parte degli oneri sulle spalle di chi ha sottoscritto obbligazioni subordinate e, a scalare, sui titolari di bond senior e di depositi sopra i 100mila euro. L’ipotesi torna in più punti della direttiva europea sul bail in, in un intreccio di rimandi che portano tutti alla stessa conclusione. Il pilastro è quello scritto all’articolo 32, e richiamato più volte in questi giorni perché è alla base anche della garanzia pubblica sui bond senior, e apre le porte a un sostegno pubblico straordinario anche per gli aumenti di capitale, a patto che uno stress test ne misuri l’esigenza. Il mosaico si completa però all’articolo 59 della direttiva in cui si parla dei costi a carico degli investitori.

La norma impone di procedere «senza indugio» alla svalutazione o alla conversione degli strumenti di capitale ma pone un’eccezione: proprio l’intervento pubblico sull’aumento di capitale dettato dall’esigenza di mantenere la stabilità finanziaria e regolato dall’articolo 32.

Tradotto dal giuridichese europeo, significa che un aumento di capitale sostenuto in via straordinaria dallo Stato, purché non arrivi a compensare le perdite già realizzate o in arrivo per gli azionisti, può non far scattare la tagliola del bail in. È lo stesso principio che si incontra all’articolo 45 della comunicazione Ue sugli aiuti di Stato, ed è il cuore del confronto fra Roma e le autorità Ue.

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