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Questo articolo è stato pubblicato il 19 maggio 2011 alle ore 19:55.
E' possibile riconoscere il supplemento alla pensione nata da totalizzazione (messaggio Inps n. 8959/2011). La totalizzazione consente ai lavoratori che, nel corso della propria vita, hanno svolto attività diverse e sono stati iscritti a più gestioni pensionistiche, di ottenere un'unica pensione (di vecchiaia, di anzianità, di inabilità o ai superstiti) sommando i diversi periodi contributivi non coincidenti e può essere chiesta da tutti i lavoratori dipendenti, autonomi, lavoratori parasubordinati ed è completamente gratuita.
Se il pensionato, dopo la liquidazione della pensione in totalizzazione, continua a lavorare e a versare contributi in una delle gestioni comprese nel cumulo dei periodi assicurativi potrà chiedere la liquidazione del supplemento sempre che detta gestione preveda nel proprio ordinamento l'istituto del supplemento.
Al contrario, la contribuzione accreditata dopo la liquidazione della pensione in totalizzazione, in una gestione non compresa nel cumulo dei periodi assicurativi, non potrà dare luogo alla liquidazione del supplemento di pensione, venendo a mancare qualsiasi collegamento tra la contribuzione accreditata successivamente alla liquidazione della pensione e una gestione compresa nella pensione in totalizzazione. Per quanto concerne la scelta della totalizzazione rispetto alla ricongiunzione non va trascurato il fatto che dal 1° Luglio 2010 le ricongiunzioni contributive verso l'Inps sono divenute onerose.
Ricordiamo che la ricongiunzione avviene quando il lavoratore, che ha posizioni assicurative in fondi pensione diversi, per aver lavorato come dipendente presso aziende o enti che non versano i contributi nella stessa cassa di previdenza, oppure contributi come lavoratore autonomo, richiede l'unificazione di tutti i suoi contributi presso un unico fondo. I periodi ricongiunti sono utilizzati come se fossero sempre stati versati nel fondo in cui sono stati unificati e danno quindi diritto a pensione in base ai requisiti previsti dal fondo stesso.
TOTALIZZAZIONE E SUPPLEMENTO
Se il pensionato, dopo la liquidazione della pensione in totalizzazione, continua a lavorare e a versare contributi in una delle gestioni comprese nel cumulo dei periodi assicurativi potrà chiedere la liquidazione del supplemento sempre che detta gestione preveda nel proprio ordinamento l'istituto del supplemento.
Al contrario, la contribuzione accreditata dopo la liquidazione della pensione in totalizzazione, in una gestione non compresa nel cumulo dei periodi assicurativi, non potrà dare luogo alla liquidazione del supplemento di pensione.
Ad esempio, è possibile riconoscere un supplemento di pensione in favore di un assicurato che - dopo la liquidazione della pensione in totalizzazione ottenuta totalizzando la contribuzione versata nel Fondo lavoratori dipendenti e nella Gestione dei parasubordinati - intende intraprendere un'attività da lavoro autonomo e versare contributi nella Gestione commercianti.
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