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Questo articolo è stato pubblicato il 31 maggio 2011 alle ore 19:28.

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ISCRIZIONE NEL REGISTRO CONTRO LA POSTA INDESIDERATA
Il decreto sviluppo aggiorna le modalità per difendersi dalla posta indesiderata: è ora necessario iscriversi nel registro delle opposizioni, finora riservato a chi voleva difendersi dal telemarketing. La novità interessa tutti quelli che compaiono negli elenchi telefonici pubblici (articolo 130, comma 3-bis, del codice della privacy)

La norma: comma 3-bis dell'articolo 130
3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 129, il trattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma 1, mediante l'impiego del telefono e della posta cartacea per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario e degli altri dati personali di cui all'articolo 129, comma 1, in un registro pubblico delle opposizioni.

ARRIVA L'AUTOCERTIFICAZIONE SULLA SICUREZZA
Il DPS, documento programmatico della sicurezza, può essere sostituito da un'autocertificazione. La novità interessa tutte le impree e i professionisti che utilizzano dati personali non sensibili o nel caso trattino informazioni sensibili e giudiziari, queste ultime si riferiscono unicamente ai propri dipendenti e collaboratori (anche se extracomunitari), compresi i dati relativi al coniuge e ai parenti (articolo 34, comma 1-bis, del codice della privacy)

La norma: comma 1-bis dell'articolo 34
1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell' articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal presente codice e dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B). In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrativo-contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentiti il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico contenuto nel citato allegato B) in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma 1.

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