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Questo articolo è stato pubblicato il 31 maggio 2011 alle ore 19:28.

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SUI CURRICULA MENO OBBLIGHI PER L'IMPRESA
Nel caso di un curriculum inviato spontaneamente da chi cerca un'occupazione, il datore di lavoro che riceve l'offerta può fare a meno di fornire immediatamente l'informativa all'interessato, con la quale spiegargli come vengono utilizzati i dati personali contenuti nel curriculum. Cade anche l'obbligo di raccogliere il consenso. Il datore di lavoro che deciderà di contattare l'autore del curriculum dovrà fornirgli un'informativa sintetica, anche orale, che contenga le informazioni su come vengono utilizzati i dati personali, a chi possono venire eventualmente comunicati, le coordinate del titolare e, se esiste, del responsabile del trattamento (articolo 13, comma 5, e articolo 24, comma 1, lettera i-bis, del codice della privacy)

La norma: commi 4 e 5 dell'articolo 13
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.

DATI INFRAGRUPPO SENZA CONSENSO
Se i dati personali sono comunicati (ma non diffusi) tra società appartenenti a uno stesso gruppo, cade l'obbligo di chiedere il consenso alle persone cui quei dati si riferiscono. Più in particolare, la novità si applica alle comunicazioni tra società, enti o associazioni con società controllanti, controllate o collegate o anche con società sottoposte a comune controllo. Si applica, inoltre, a consorzi, reti di imprese e raggruppamenti o associazioni temporanei di imprese con i soggetti che vi aderiscono, purché le informazioni personali interessate dalla comunicazione semplificata siano utilizzate solo per finalità amministrativo-contabili (articolo 24, comma 1, lettera i-ter, del codice della privacy)

La norma: articolo 24
1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:
a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;

c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;

d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;

f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei princìpi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato;

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