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Questo articolo è stato pubblicato il 07 giugno 2011 alle ore 19:23.

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La conciliazione amministrata dalla Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob si inserisce nel più ampio fenomeno della mediazione finalizzata alla conciliazione di controversie civili e commerciali di cui, in linea generale, al Dlgs 28/2010 e al Dm Giustizia 180/2010. Essa ha però regole proprie dettate dal Regolamento Consob n. 16763/2008, che dà esecuzione al Dlgs 179/2007.


La conciliazione viene definita (articolo 1 del Dlgs 28/2010) come la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento di una attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per detta composizione sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.


Con particolare riferimento alla conciliazione disciplinata dal Regolamento n. 16763/2008 va puntualizzato che, nella relazione illustrativa del recente Dlgs 28/2010, si sottolinea l'intento di valorizzazione sia del procedimento di conciliazione previsto dal Dlgs 179/2007 e dal Regolamento CONSOB, sia del procedimento previsto dall'articolo 128-bis del Dlgs 385/1993, «facendoli assurgere – nelle rispettive materie di riferimento (contratti finanziari e bancari) – a condizione di procedibilità alternativa».


La conciliazione disciplinata dagli articoli 4-16 del Regolamento Consob n. 16763/2008 prevede quali condizioni di ammissibilità dell'istanza di conciliazione (presentata esclusivamente dall'investitore):
• che non siano state avviate, anche su iniziativa dell'intermediario cui l'investitore abbia aderito, altre procedure di conciliazione;
• che sia stato già presentato reclamo all'intermediario cui quest'ultimo abbia fornito espressa risposta ovvero sia decorso il termine stabilito dall'intermediario per la trattazione del reclamo senza che l'investitore abbia ottenuto risposta.


Il conciliatore, una volta nominato dalla Camera, con la dichiarazione di accettazione deve attestare l'inesistenza:
• di rapporti con le parti e con i loro rappresentati "tali da incidere sulla sua imparzialità e indipendenza";
• di personali interessi, diretti o indiretti, relativi all'oggetto della controversia (articolo 10 Regolamento).
Il conciliatore ha l'obbligo di osservare le norme del codice deontologico approvato dalla Camera. La Camera, in taluni casi, può anche investire della controversia un diverso organismo di conciliazione (tra quelli iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia) che abbia manifestato, anche attraverso la stipulazione di apposite convenzioni la propria disponibilità. L'organismo di conciliazione applica le norme di procedura e le indennità previste dal Regolamento.

La conciliazione amministrata dalla Camera si avvia solo se l'intermediario decide di aderirvi. I caratteri essenziali della procedura conciliativa sono l'affermazione dei principi di "immediatezza", "concentrazione", "oralità" e "riservatezza". Essa deve anche ispirarsi ai principi di imparzialità e garanzia del contraddittorio (Articolo 11 Regolamento).

L'attuazione del principio di immediatezza ha condotto alla fissazione di termini brevi per la conclusione della procedura (60 giorni dalla presentazione della domanda di conciliazione) salvo in casi eccezionali, rispetto ai quali si prevede una proroga non superiore a 60 giorni disposta dal conciliatore ma con il consenso delle parti.

» Le istruzioni operative per presentare l'istanza di conciliazione

» La guida informativa della Consob

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