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Questo articolo è stato pubblicato il 01 luglio 2011 alle ore 17:13.
L'attestato di rischio ha validità di 12 mesi dalla scadenza del relativo contratto, ovvero di 18 mesi a condizione che il contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 c.c. di non aver circolato dopo la scadenza. Nei casi di furto, demolizione o cessazione definitiva della circolazione di un veicolo, avvenuti in corso di contratto e prima della conclusione del periodo di osservazione, quando cioè l'assicuratore non è ancora tenuto a trasmettere l'attestato relativo all'annualità in corso, la validità dell'attestato (evidentemente di quello inviato al contraente alla precedente scadenza contrattuale) è di 12 mesi dalla data del furto, demolizione o cessazione definitiva della circolazione. Nei casi di vendita, esportazione definitiva e consegna in conto vendita avvenuti in corso di contratto e prima della conclusione del periodo di osservazione, con conseguente indisponibilità dell'attestato concernente l'annualità in corso, il termine di validità dell'attestato (quello già rilasciato e relativo alla precedente annualità) rimane di 12 mesi dalla scadenza del contratto (relativo all'anno precedente). Nei casi di deterioramento, smarrimento o mancato pervenimento dell'attestato, il contraente (o, se persona diversa, il proprietario, l'usufruttuario, l'acquirente del veicolo a rate o l'utilizzatore in leasing) può richiedere all'assicuratore il rilascio di un duplicato entro 15 giorni, senza applicazione di costi. Il duplicato può essere rilasciato anche a persona delegata, purchè munita di delega scritta espressamente rilasciatagli dall'avente diritto e di copia di valido documento di riconoscimento di quest'ultimo. Per saperne di più consulta sul sito dell'ISVAP il regolamento n. 4 del 9 agosto 2006.
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