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Questo articolo è stato pubblicato il 05 giugno 2012 alle ore 14:24.

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Il coefficiente moltiplicatore del reddito dominicale 110, si applica in tutti i casi in cui il proprietario del terreno lo coltivi direttamente, che sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (Iap) e sia iscritto nella previdenza agricola.

In questo caso la norma (articolo 13, comma 5, del Dl 201/2011) non richiama le società agricole in possesso delle predette qualifiche, ma si dovrebbe giungere alla medesima conclusione. Infatti la circolare ministeriale 3/2012 dedica il capitolo 7 alla definizione di coltivatore diretto e imprenditore agricolo professionale e ricomprende anche le società agricole di cui all'articolo 1 del Dlgs 99/2004.

Fondamentale è la precisazione ministeriale secondo cui l'inquadramento logico sistematico in materia di imposta comunale porta alla conclusione che non è più possibile limitare la nozione di Iap alle sole persone fisiche.

Ne consegue che qualora una società agricola con la qualifica di Iap e con l'amministratore o il socio iscritti nella gestione previdenziale Inps, sia proprietaria di un terreno agricolo, coltivato direttamente, ha diritto alle tre agevolazioni in materia di Imu:
- la base imponibile si ottiene moltiplicando per il coefficiente 110 il reddito dominicale rivalutato del 25%;
- se il terreno è compreso in un'area edificabile la base imponibile si determina su base catastale;
- si applicano le riduzioni della base imponibile fino al valore di 32.000 euro.

Esauriente la precisazione contenuta nel paragrafo 7.2 della circolare ministeriale in cui viene affermato che le agevolazioni per i terreni agricoli non si applicano in presenza di terreni affittati. Tuttavia qualora i proprietari coltivatori diretti o Iap abbiano costituito una società di persone alla quale abbiano concesso in affitto o in comodato i terreni, continuano ad applicarsi le agevolazioni medesime. Infatti i proprietari mantengono il possesso del terreno in qualità di soci. La circolare non lo dice, ma a nostro parere, le agevolazioni non vengono meno se la compagine sociale sia formata anche da soggetti non proprietari dei terreni, che generalmente sono familiari.

Manca invece un conferma ufficiale in ordine al caso della conduzione diretta del fondo agricolo da parte dei proprietari del terreno, con tutti i requisiti previsti dalla legge, i quali tuttavia non sono titolari della partita Iva in quanto intestata ad altro familiare. Nella sostanza si tratta della medesima situazione della conduzione societaria e quindi le agevolazioni dovrebbero essere applicate.

Infine un ultimo dubbio riguarda l'applicazione del coefficiente 110 in luogo di 135, per la rivalutazione del reddito dominicale, in presenza di più comproprietari del terreno quando non tutti svolgono la coltivazione diretta. In materia di aree edificabili il ministero ha esteso a tutti i comproprietari l'agevolazione, ma riteniamo che tale fattispecie non sia ripetibile per il coefficiente moltiplicatore.

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