Storia dell'articolo
Chiudi

Questo articolo è stato pubblicato il 06 giugno 2012 alle ore 18:41.

My24

A differenza di quanto accadeva con l'Ici, il legislatore dell'Imu, nel definire il concetto di abitazione principale, ha conferito un notevolissimo risalto alle svariate situazioni familiari che in concreto si possono presentare e che quindi vanno esaminate una ad una.

Ai fini dell'Imu, infatti, per abitazione principale si deve intendere l'immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
I requisiti rilevanti sono pertanto i seguenti:

- la residenza anagrafica del contribuente (e cioè del proprietario, dell'usufruttuario e degli altri soggetto obbligati al pagamento dell'Imu);
- la dimora abituale del contribuente e cioè il luogo ove si svolge la sua vita domestica;
- la residenza anagrafica e la dimora abituale dei soggetti che compongono il nucleo familiare del contribuente.

La situazione più facile è quella del contribuente che sia esclusivo proprietario della casa in cui dimora e risiede. In questo caso, tutto il valore imponibile può essere assoggettato all'aliquota ridotta; il contribuente può avvalersi dell'intera detrazione di 200 euro, aumentata di 50 euro per ogni figlio (sotto i 26 anni) che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nella casa.

Nel caso di due coniugi, proprietari per metà ciascuno della casa ove dimorano e risiedono, ognuno paga l'Imu per metà, approfittando di metà della detrazione di 200 euro e di metà della detrazione di 50 euro per ogni figlio sotto i 26 anni.

Le cose si complicano se i due coniugi non hanno la stessa dimora o la stessa residenza. Ipotizziamo che Tizio e Caia, coniugi con due figli, siano proprietari per metà ciascuno della casa Alfa a Milano (ove Tizio e i due figli risiedono e dimorano e ove Caia dimora) e che Caia sia proprietaria esclusiva della casa Beta sempre ubicata a Milano (ove Caia risiede ma non dimora). In questo caso, Tizio paga l'Imu agevolata per metà del valore della casa Alfa e approfitta delle detrazioni; Caia paga l'Imu piena per metà del valore della casa Alfa, senza detrazioni (poiché non vi risiede) e pure l'Imu piena per l'intero valore della casa Beta, senza detrazioni (poiché non vi dimora).

Se poi, nell'esempio precedente, ipotizziamo che Caia risieda e dimora nella casa Beta, la tassazione non cambia: Caia infatti non può considerare la casa Beta come propria abitazione principale, poiché il suo nucleo familiare dimora e risiede nella casa Alfa. La legge sull'Imu prescrive infatti che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Diverso sarebbe dunque se la casa Beta fosse a Torino: il fatto che le due case in questione siano situate in comuni diversi permette a Caia di considerare la casa di Torino (ove ella dimori abitualmente e risieda anagraficamente) quale propria abitazione principale, fermo restando che sulla casa di Milano Tizio paga l'Imu come abitazione principale per metà del valore imponibile e Caia paga l'Imu come abitazione "ordinaria" per l'altra metà del valore imponibile.

Se negli esempi fin qui visti non era difficile intuire il concetto di nucleo familiare, ci sono anche casi non facili. Ad esempio, una coppia di fatto (due conviventi non sposati) è difficilmente considerabile nucleo familiare: in questo caso, decisivo per identificare l'abitazione principale è la residenza anagrafica coincidente con quello della dimora abituale. Mentre un nucleo familiare è probabilmente quello composto da genitore e figli non economicamente indipendenti.

Quanto ai coniugi separati o divorziati, è la legge che stabilisce che l'obbligato all'Imu è solo il coniuge assegnatario dell'abitazione; cosicchè se questi vi dimori abitualmente e vi risieda anagraficamente, tutto il valore imponibile (a prescindere dalla sua quota di proprietà) può essere tassato con il beneficio dell'abitazione principale.

Commenta la notizia

Shopping24

Dai nostri archivi

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.