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Questo articolo è stato pubblicato il 20 giugno 2012 alle ore 18:54.

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di Alessandra Tibollo

Informarsi prima di partire, per evitare che una vacanza all'estero con i figli si risolva con un respingimento alla frontiera. È a un passo dall'entrare in vigore – il 26 giugno – la legge per cui tutti i minori che varcano i confini dell'Italia devono essere muniti di un documento di riconoscimento individuale. Senza passaporto o carta d'identità (per l'area Schengen) non si va da nessuna parte.

Se ne sono già accorti i genitori che hanno richiesto di iscrivere i figli sul passaporto dopo il 24 gennaio 2012. Da quella data tutti i minori, fin dalla nascita, hanno diritto al rilascio di un passaporto individuale sul quale si iscrivono i nomi dei genitori.

Stesso discorso vale per la carta d'identità, che adesso può essere rilasciata fin dal primo giorno di vita del bambino e, per minori di età inferiore a 14 anni, può riportare il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. Si può richiedere l'aggiunta di tale dicitura anche sui documenti già rilasciati in precedenza e naturalmente, resta il fatto che per uscire fuori dai confini la carta d'identità deve essere "valida per l'espatrio".
Quello che cambia, in sintesi, è l'ordine delle cose: non sono più i nomi dei minori che risultano dai documenti di viaggio dei genitori, ma è esattamente il contrario.

E il lasciapassare? È un documento che sulla carta è ancora possibile ottenere gratuitamente per i ragazzi fino a 15 anni, ma è stato praticamente pensionato dalle nuove norme sui certificati dell'anagrafe introdotte dal governo Monti. Per ottenerlo, infatti, si deve presentare alla Questura un certificato contestuale di nascita e cittadinanza, ma dal 1° gennaio 2012 questo tipo di documenti non possono più essere presentati agli organi della pubblica amministrazione, ma possono essere usati solo nei rapporti tra privati. Il risultato? Che ormai è sempre più difficile richiedere un lasciapassare.

In assenza di almeno uno dei genitori, il minore può viaggiare all'estero purché munito della cosiddetta "dichiarazione di accompagno". Fino all'età di 14 anni, infatti, i minori che viaggiano fuori dai confini nazionali (area Schengen inclusa), non accompagnati da almeno uno dei genitori, devono essere muniti di una dichiarazione che riporti il nome della persona o dell'ente cui il minore viene affidato. Questo documento, deve essere sottoscritto da chi esercita sul minore la potestà genitoriale e vistata dagli organi competenti al rilascio del passaporto, quindi la questura. Resta il fatto che il minore dovrà viaggiare munito di documenti di riconoscimento validi.

Documenti importanti come la carta d'identità o il passaporto necessitano della presenza contestuale, all'atto della richiesta, sia dei genitori che del minore. I primi, devono firmare l'assenso presso l'ufficio in cui si presenta la documentazione. Se uno dei due genitori fosse impossibilitato a presentarsi per la dichiarazione, il richiedente può allegare una fotocopia del documento del coniuge firmato in originale con una dichiarazione scritta di assenso all'espatrio. Il minore deve invece essere assolutamente presente per la legalizzazione delle fotografie: una procedura necessaria affinché l'ufficiale verifichi che la foto ritragga realmente la persona che lo richiede.

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