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Questo articolo è stato pubblicato il 16 maggio 2013 alle ore 22:46.

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Dal 1° giugno anche per le aziende di minori dimensioni scatta l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate. L'adempimento, già realtà per le imprese più grandi, ora viene esteso alle imprese che occupano fino a dieci addetti, per le quali non sarà più valida l'autocertificazione. Datore di lavoro (compresi gli studi professionali, i negozi, gli uffici), responsabile del servizio di protezione e prevenzione e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza hanno così nuovi adempimenti da fare e nuovi moduli da utilizzare per completare la nuova procedura.

La scadenza
Scade il 31 maggio la facoltà per i datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti di autocertificare la valutazione dei rischi (Vdr). Salvo proroga dell'ultima ora, infatti, dal 1° giugno scatterà l'obbligo di ricorrere alle procedure standardizzate.

Iter tormentato
Le nuove disposizioni prendono il via dall'articolo 29, comma 5 del Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 81/2008), il quale, inizialmente, prevedeva che i datori di lavoro avrebbero potuto autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi della propria azienda fino alla data in cui sarebbero entrate in vigore le cosiddette procedure standardizzate (da emanarsi con decreto interministeriale) e comunque non oltre il 30 giugno 2012. Quest'ultimo termine è stato prorogato una prima volta al 31 dicembre 2012 dal Dl 57/12.
Nel frattempo il decreto sulle procedure standardizzate del 30 novembre 2012 è stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 285 del 6 dicembre 2012. Il decreto differiva la sua entrata in vigore di ulteriori 60 giorni, anche perché queste procedure "devono essere applicate per la prima volta da un numero particolarmente elevato di piccole e medie imprese le quali attualmente effettuano la valutazione dei rischi di lavoro unicamente sulla base di autocertificazione ex articolo 29, comma 5, del Tu".
La legge di stabilità 228/2012 – all'articolo 1, comma 388 – ha prorogato a sua volta l'autocertificazione della Vdr nel termine massimo "di salvaguardia" del 30 giugno 2013 nel caso in cui non fosse stata operativa la standardizzazione delle procedure.
È intervenuto, infine, il ministero del Lavoro con la nota 2583 del 31 gennaio scorso, fissando il 31 maggio 2013 come data ultima per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori per effettuare la valutazione con autocertificazione.

Le eccezioni
Le procedure standardizzate non trovano applicazione nei confronti dei datori di lavoro delle micro imprese che svolgano attività indicate nell'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) e g) del Testo unico (attività esposte a pericoli di incidenti rilevanti del decreto legislativo 334/99; centrali termoelettriche; impianti e installazioni con pericoli da radiazioni ionizzanti di cui al Dlgs 230/95; nelle aziende per la fabbricazione e deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni), nei confronti delle quali si applicano le disposizioni dell'articolo 28 del Testo unico, previste per la generalità dei datori di lavoro.

Modulistica online
La modulistica, allegata a quest'ultimo decreto interministeriale, necessaria per la redazione del Dvr, richiede la descrizione generale dell'azienda (dati aziendali e sistema di prevenzione e protezione aziendale) nonché la descrizione delle lavorazioni aziendali e delle mansioni.
Il modello standard dovrà recare "data certa" o attestata dalla sottoscrizione del documento, ai soli fini della prova della data, da parte del responsabile del servizio di protezione e prevenzione (Rspp), del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls) o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (Rlst) e del medico competente (Mc), ove nominato. In assenza di medico competente o rappresentate dei lavoratori per la sicurezza o rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, la data certa va documentata con Pec o altra forma prevista dalla legge.

Approfondimenti dalle banche dati del Sole 24 ORE

Legge

Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 30 aprile 2008, n. 101 - Supplemento Ordinario , n. 108


Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
L'articolo 1, D.Lgs. 03.08.2009, n. 106 (G.U. 05.08.2009, n. 180 - S.O. n. 142), ha così disposto: "1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di seguito denominato: "decreto", sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "Ministero del lavoro e della previdenza sociale" e le parole: "Ministero della salute", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali"; le parole: "Ministro del lavoro e della previdenza sociale" e le parole: "Ministro della salute", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali"; b) le parole: "Ministero delle infrastrutture", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" e le parole: "Ministro delle infrastrutture", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti"."

TITOLO I Principi comuni - Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro - Sezione II Valutazione dei rischi

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