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Norme e Tributi FiscoAbrogato il fondo IRAP per i piccoli

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Abrogato il fondo IRAP per i piccoli

Eliminato il fondo anti-Irap per professionisti e imprenditori non organizzati. «L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è soppressa a decorrere dall'anno 2015». Con questa laconica disposizione, la legge di stabilità 2014 cancella la previsione - introdotta dalla sua "omologa" del 2013 - di un fondo destinato a escludere una volta per tutte dall'assoggettamento a Irap gli imprenditori individuali e i professionisti che, nell'esercizio dell'attività, non utilizzano dipendenti né beni strumentali eccedenti il necessario.

Addio al fondo
L'articolo 2, comma 515, della legge 228/2012 istituiva, dal 2014, un fondo finalizzato a escludere dall'ambito di applicazione Irap le persone fisiche esercenti attività d'impresa o arti e professioni, a condizione che non si avvalessero di lavoratori dipendenti o assimilati e che impiegassero, anche mediante locazione, beni strumentali il cui ammontare massimo doveva essere determinato con decreto ministeriale. Tale decreto, tuttavia, non ha mai visto la luce e, nelle more, le risorse previste nel fondo istituito (già di per sé esiguo) venivano destinate ad una molteplicità di altri scopi. Con la legge di stabilità 2014 viene soppresso direttamente il fondo, e il fatto che ciò avvenga dal 2015 non significa nulla, atteso che per il 2014 non vi erano già praticamente più fondi.
Forse per concedere almeno qualche speranza, tra le (troppe) destinazioni della quanto mai aleatoria assegnazione delle entrate derivanti da misure straordinarie di contrasto all'evasion – fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica - è spuntata anche la riduzione dell'Irap per "piccoli" imprenditori e professionisti, ma è evidente che sostituire denari già stanziati con una promessa di future risorse ancora tutte da realizzare non può che lasciare perplessi.

La supplenza dei giudici
La situazione, quindi, rimane quella attuale, in cui contribuenti e professionisti devono districarsi in un quadro interpretativo quanto mai multiforme. La Cassazione continua nella sua opera interpretativa, con cui delinea (in termini puramente qualitativi, spettando al legislatore fissare i parametri) l'identikit del soggetto che può legittimamente "chiamarsi fuori" dal tributo regionale. L'agenzia delle Entrate tace da anni (l'ultimo intervento è la circolare 28/E/2010), con la conseguenza che la scelta su come comportarsi ricade esclusivamente sui contribuenti e sui lori consulenti e, a seconda di come la pensano gli Uffici locali e le Commissioni tributarie territoriali, due contribuenti identici possono trovarsi ad essere esonerati dall'Irap a Bergamo e a pagarla a Palermo (o viceversa).
Le ultime pronunce della Cassazione

Con le pronunce 22020/2013 e 22022/2013, la Suprema corte ha decretato il diritto al rimborso Irap per due professionisti (rispettivamente un medico e un avvocato) caratterizzati dalla presenza, tra i componenti negativi di reddito, di compensi per prestazioni di lavoro dipendente, nella fattispecie versati a figure meramente esecutive assunte part time. Per i giudici di Cassazione, una interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 2 del Dlgs 446/1997 non può non ravvisare l'organizzazione in una capacità produttiva che, pur non essendo compiutamente autonoma (nel senso di derivare da strutture autosufficienti), deve pur sempre essere "impersonale ed aggiuntiva" rispetto a quella propria del professionista, tale da garantirgli una quota aggiuntiva di profitto.
Con ordinanza 27032 del 2 dicembre 2013, la stessa Corte ha ribadito che i redditi elevati non costituiscono di per sé sintomo sufficiente dell'esistenza di una autonoma organizzazione. Allo stesso modo, non ha rilevanza che professionisti di chiara fama svolgano la loro attività utilizzando strutture da altri possedute (a esempio in cliniche private o con il regime dell'intramoenia). Anche spostamenti e viaggi all'estero non individuano l'esistenza di una organizzazione di mezzi e persone (ordinanza 27213 del 4 dicembre 2013).

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