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Norme e Tributi FiscoLa «minima organizzazione» può riaprire il modello Irap

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La «minima organizzazione» può riaprire il modello Irap

La presentazione di una dichiarazione integrativa in ambito Irap può essere semplicemente un riflesso di quella redatta per "correggere" la determinazione del reddito imponibile, oppure può trovare la propria giustificazione nei presupposti stessi del tributo. Nel primo caso, il modello Irap integrativo sarà probabilmente redatto seguendo i medesimi ragionamenti esplicitati dalla circolare 31/2013 delle Entrate, già oggetto di approfondimento alle pagine precedenti, con la sola attenzione che non tutti gli "errori" rilevanti nell'imposizione diretta sono altrettanto significativi ai fini Irap (si pensi ad una perdita su crediti o ad una errata competenza sugli interessi passivi).

Per quanto riguarda la seconda fattispecie di dichiarazioni integrative, invece, l'ipotesi più frequente riguarda chi ritiene di non essere soggetto passivo del tributo e desidera correggere a proprio favore la dichiarazione presentata per il periodo d'imposta precedente. Quest'anno potrebbero seguire un simile percorso i professionisti (e, si ritiene, anche i piccoli imprenditori) dotati di una "organizzazione" minimale in termini di beni strumentali e che rivestono, per quanto marginalmente, la qualifica di datori di lavoro. Si è sempre ritenuto prudenziale consigliare a questi soggetti di versare l'Irap, in quanto avvalersi dell'altrui attività lavorativa era considerato dalla giurisprudenza prevalente elemento atto a qualificare il presupposto impositivo del tributo regionale. Tuttavia, il 25 settembre scorso (proprio pochi giorni della scadenza per le dichiarazioni 2012) la Suprema corte ha depositato due sentenze destinate ad avere un forte impatto sul contenzioso futuro.

Con le pronunce 22020/2013 e 22022/2013, la Cassazione ha decretato il diritto al rimborso Irap per due professionisti (rispettivamente un medico e un avvocato) caratterizzati dalla presenza, tra i componenti negativi di reddito, di compensi per prestazioni di lavoro dipendente, nella fattispecie versati a figure meramente esecutive assunte part time. Per i giudici di Cassazione, una interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 2 del Dlgs n. 446/1997 non può non ravvisare l'organizzazione in una capacità produttiva che, pur non essendo necessariamente compiutamente autonoma (nel senso di derivare da strutture autosufficienti), deve pur sempre essere "impersonale ed aggiuntiva" rispetto a quella propria del professionista, tale da garantirgli una quota aggiuntiva di profitto. Occorre, pertanto, interrogarsi sull'effetto di "potenziamento" che gli elementi strutturali presenti nella concreta organizzazione del lavoratore autonomo imprimono alla sua capacità di produrre valore aggiunto. Per cui, non è scontato che sia "autonomamente organizzato" un professionista che dispone di locali in locazione e di un dipendente a tempo parziale con mansioni di segretariato o di pulizia. Diversamente, si finirebbe per assoggettare ad una imposizione aggiuntiva chi assume un dipendente senza chiedersi se tale apporto determini, in concreto, un "plus" di valore aggiunto, così che l'Irap finirebbe per costituire «una sorta di sanzione che scoraggerebbe l'assunzione di dipendenti».

Preso atto di queste pronunce, il contribuente (professionista o piccolo imprenditore) potrebbe decidere di non versare l'Irap per il 2013 e chiedersi come ottenere il rimborso di quella versata per il periodo d'imposta 2012. La via sicuramente più prudente è quella di presentare istanza di rimborso ex articolo 38 Dpr 602/73. Tuttavia è prevedibile che l'Agenzia non sia in sintonia con queste ultime sentenze della Cassazione, per cui all'istanza deve seguire il ricorso in Commissione tributaria. Una via più "diretta" consiste, appunto, nel presentare una dichiarazione integrativa Irap "a favore", in cui viene azzerata la base imponibile (mancando il presupposto soggettivo) e vengono riportate a credito le cifre versate, che possono essere chieste a rimborso o, addirittura, portate in compensazione. In quest'ultimo caso, tuttavia, è immaginale una contestazione delle Entrate circa la sussistenza dei requisiti per l'esclusione dal tributo.

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