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Arriva il Jobs act degli autonomi, in vista più sconti per la…

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Le tutele delle partite Iva

Arriva il Jobs act degli autonomi, in vista più sconti per la formazione

Gli interessi di mora per i ritardati pagamenti si applicheranno anche ai contratti tra imprese e lavoratori autonomi e tra lavoratori autonomi. Le spese per la formazione - master, corsi, congressi - saranno integralmente deducibili entro il limite annuo di 10mila euro: lo sconto fiscale si amplia così rispetto alla disciplina attuale (ora limitato al 50% di quanto speso). L'indennità di maternità è riconosciuta dall'Inps, indipendentemente dalla effettiva astensione dall'attività. Le amministrazioni pubbliche devono incentivare la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti, «anche adattando, laddove è possibile, i requisiti previsti dai bandi e dalle procedure di aggiudicazione». Sono alcune delle misure di tutela previste nel bozza di disegno di legge sul lavoro autonomo esaminato dal Consiglio dei ministri di ieri; il Ddl costituirà un “collegato” alla legge di Stabilità. «Il Jobs act per gli autonomi» lo ha definito in conferenza stampa il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, che ha anche ricordato la protesta dello scorso anno da parte delle partite Iva dopo l'inasprimento del regime fiscale.

Il Governo, dunque, mantiene gli impegni nei confronti di professionisti e lavoratori autonomi (sono esclusi i piccoli imprenditori artigiani e commercianti, iscritti alla Camera di commercio). Per il mondo delle partite Iva e per i professionisti la manovra ha dunque due pilastri: il Collegato e la legge di Stabilità, dove è previsto, tra l'altro,il nuovo regime dei minimi. Il Collegato sul lavoro autonomo assoggetta tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro autonomo (ad eccezione di quelle dei piccoli imprenditori artigiani e dei commercianti iscritti alla Camera del commercio) al rito del lavoro. In questo modo, viene superata la tradizionale distinzione dell'articolo 409 del Codice di procedura civile, che prevede l'applicazione del rito speciale solo ai rapporti di lavoro subordinato, ai rapporti di agenzia ed alle altre forme di lavoro parasubordinato.

Viene rivista la definizione di collaborazione coordinata, con una innovazione che dovrà essere letta insieme con l'articolo 2 del Dlgs 81/2015. La norma del Collegato sembra perseguire la finalità di distinguere dal requisito della etero-organizzazione (introdotto dal Jobs Act) quelle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo tra le parti. Le collaborazioni che vivono di modalità di coordinamento stabilite di comune accordo tra le parti, in cui il collaboratore organizza in autonomia la propria attività lavorativa, non subiranno l'applicazione delle regole del lavoro subordinato.

Diverso il caso, disciplinato dall'articolo 2 del Dlgs 81/2015, secondo cui si applicano le regole del lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione continuativa, che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. In ogni caso occorrerà attendere la formulazione “ufficiale” della norma del Collegato.

Il Titolo II del Collegato disciplina invece il «lavoro agile», lo smart working. Il Ddl prova a dare una definizione di questa forma di lavoro che si colloca a metà strada tra il telelavoro e l'attività tradizionale, chiarendo che rientrano nella nozione le prestazioni rese solo in parte all'interno dei locali aziendali e con i soli vincoli di orario massimo derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. Per queste forme di lavoro, la legge chiarisce l'inapplicabilità delle norme e dei contratti collettivi relativi al telelavoro; in questo modo vengono alleggeriti in maniera rilevante i numerosi adempimenti applicativi previsti dalla normativa in materia. Il lavoro agile può essere concordato sulla base di un accordo scritto tra le parti, nel quale sono definite le modalità di esecuzione della prestazione resa fuori dai locali aziendali. Il lavoratore ha diritto alla parità di trattamento; sono previste forme ad hoc per la protezione dei dati e, soprattutto, la tutela della sicurezza sul lavoro, che ruota intorno a una informativa periodica, con cadenza almeno annuale, nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alle modalità di svolgimento della prestazione.
Viene anche attualizzata la normativa sugli infortuni: quelli occorsi mentre il lavoratore presta la propria attività lavorativa al di fuori dei locali aziendali e in ambiente scelto dal lavoratore stesso sono tutelati se causati da un rischio connesso con la prestazione lavorativa.

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