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Canone Rai, chi non ha un televisore lo può «certificare»…

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Canone Rai, chi non ha un televisore lo può «certificare» entro il 30 aprile

Tempi sempre più stretti ma almeno un certezza c’è: per evitare di vedersi accollare automaticamente il nuovo canone Rai, chi non possiede un televisore potrà dichiararlo all’agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2016.

Il complesso meccanismo del nuovo canone, varato con la legge 208/2015, prevede infatti che le Entrate devono produrre un provvedimento direttoriale con il quale permettere ai cittadini di superare la presunzione del possesso di apparecchio televisivo in quanto titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica. In sostanza, si tratta di una dichiarazione rilasciata ai sensi del Dpr 445/2000 (autocertificazione) da presentare «all’Agenzia delle entrate (...), con le modalità definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate» che ha validità per l'anno in cui è stata presentata.

Dall’entrata in vigore della legge sono passati quasi tre mesi ma sinora non c’era traccia del provvedimento. Ma le Entrate hanno comunicato all’Unione nazionale consumatori che dovrebbe vedere la luce entro questa settimana e che il «congruo termine» per esaminarlo, redigere e inviare l’autocertificazione all’Agenzia (non si sa ancora con quali modalità) dovrebbe essere fissato non prima del 30 aprile 2016.

L’autocertificazione, oltretutto, avrà valore solo per l’anno in corso, quindi nel 2017 andrà rifatta, se rimarranno le condizioni.

Secondo le stime più recenti si tratta del 2-3% delle famiglie italiane, quindi tra le 500mila e le 800 mila autocertificazioni da gestire. Una bella cifra, soprattutto se non verrà previsto l’obbligo di invio telematico. Ma non si tratta del solo adempimento a carico dell’Agenzia: la legge 208/2015 e il decreto dello Sviluppo in via di emanazione prevedono che dalle Entrate partano molte delle informazioni essenziali alle imprese elettriche per addebitare il canone in modo corretto.

Infatti (a differenza dell’interpretazione data sul Sole del 17 marzo) entro 15 giorni dall’entrata in vigore del Dm l’agenzia dovrà definire, d’intesa con l’Acquirente Unico, le modalità e i tempi di trasmissione delle informazioni sui soggetti che hanno presentato l’autocertficazione e sui soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica che non devono avere l’addebito in fattura perché pagano con altre modalità o perché un membro risulta esente. Inoltre l’Agenzia e l’Acquirente devono allineare, sulla scorta dei dati dell’Anagrafe tributaria, i titolari dei contratti elettrici e la loro residenza.

Poi la palla passa all’Acquirente unico, che entro il 31 maggio (tempi strettissimi) deve fornire alle imprese elettriche tutte le informazioni necessarie per l’addebito in bolletta.

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