Norme & Tributi

Irap, Onlus ed esenzioni: i «conti» non tornano

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Irap, Onlus ed esenzioni: i «conti» non tornano

  • –di Emanuele Reich e Franco Vernassa

Perché le Onlus pagano l’Irap sulla loro attività istituzionale con una base imponibile formata sostanzialmente dal costo del lavoro che, in buona parte, è riferito a rapporti a tempo indeterminato? E perché solo alcune Regioni agevolano l’attività delle Onlus con una riduzione o, in alcuni casi, con l’azzeramento dell’aliquota?

Cosa intende fare, a proposito di Irap sulle attività istituzionali, la prossima riforma del terzo settore le cui misure fiscali sono contenute nell’articolo 9?

Si tratta di domande che gli operatori del terzo settore si pongono da tempo e alle quali è necessario che le Autorità politiche, nazionali e regionali, diano una risposta di sistema.

Andiamo con ordine e partiamo dalle attuali norme.

L’Irap per le Onlus è conteggiata in base agli articoli 3, comma 1, lettera e) e 10 del Dlgs 446/1997. In sintesi:

se non viene svolta attività commerciale, l’Irap è dovuta sulle retribuzioni spettanti a dipendenti e assimilati, co.co.co. e lavoro autonomo occasionale;

se viene svolta anche attività commerciale, per questa parte l’Onlus è assoggettata a imposta come le società di capitali, con la particolarità che si devono suddividere in modo proporzionale tra attività commerciale e non commerciale i costi riferibili a entrambe.

Come si può constatare, la base imponibile, per le attività istituzionali delle Onlus, è formata dal costo del lavoro che, nella maggior parte dei casi, è a tempo indeterminato. Orbene, questo stesso costo del lavoro per dipendenti a tempo indeterminato, se sostenuto nel settore privato (imprese industriali, commerciali, di servizi, banche, assicurazioni, eccetera, ossia i soggetti ex articoli da 5 a 9 del Dlgs 446/1997),è diventato deducibile dal valore della produzione Irap a partire dall’esercizio 2015, così come è diventato deducibile il costo dei lavoratori “stagionali”, seppure a determinate condizioni, a partire dal 2016. Sono invece esclusi da tale deduzione gli enti privati che svolgono esclusivamente attività non commerciali (articolo 10 del Dlgs 446/1997), mentre per gli enti che svolgono prevalentemente attività non commerciali si ritiene che la deduzione spetti per i soli costi del personale riferibili all’attività commerciale svolta (in tal senso, vedasi la circolare Assonime 7/2015, paragrafo 1).

“Non risultano percepibili le motivazioni per cui non sia stata riconosciuta anche alle Onlus la deducibilità del costo dei dipendenti a tempo indeterminato nell’ambito dell’attività istituzionale”

 

Non risultano immediatamente percepibili le motivazioni per cui non sia stata riconosciuta anche alle Onlus la deducibilità del costo del lavoro dei dipendenti a tempo indeterminato sostenuto nell’ambito della loro attività istituzionale, ma il punto potrebbe essere considerato, e risolto in senso positivo, nei prossimi decreti legislativi di attuazione previsti dalla legge delega sul terzo settore.

Da segnalare anche che alcune Regioni prevedono norme di favore riducendo o azzerando già da tempo l’aliquota ordinaria del 3,90% da applicare sulla base imponibile delle Onlus. Ad esempio, l’appendice alle istruzioni del modello Irap 2016 evidenzia che la Lombardia, il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna e la Sicilia continuano ad esentare le Onlus, la Toscana ha ridotto l’aliquota al 2,98%, l’Emilia Romagna al 3,21%, il Piemonte l’ha diminuita al 2,25% solo per le Onlus che si occupano esclusivamente di assistenza educativa sociale e sanitaria, mentre il Lazio e la Liguria non prevedono agevolazioni.

Come appare evidente, solo alcune Regioni meritoriamente prevedono un’esenzione Irap per le Onlus; sarebbe auspicabile che tale virtuosa previsione fosse estesa a livello nazionale, risolvendo alla radice la questione Irap per le Onlus.

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