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Stalking anche in condominio

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Stalking anche in condominio

Pace in casa propria: una richiesta legittima ma che in condominio è, a volte, difficile da soddisfare. Le liti anche violente e il disturbo sono frequenti. Ma si possono fermare. E il convegno organizzato dal Quotidiano Condominio il 22 settembre 2016 alle 14.30 presso la sede del Sole 24Ore a Milano si occuperà anche di questo, con riferimento al disturbo .

Allargando lo sguardo, si ricordano veri e propri atti persecutori commessi in ambito condominiale da persone che trascendono sino a rendere difficile la vita ai loro vicini di casa. In questi casi si parla di delitto di stalking (articolo 612 bis del Codice penale), punito con la reclusione da reclusione da sei mesi a quattro anni (invece, per le semplici «molestie», la pena è l’arresto fino a sei mesi o l’ammenda fino a euro 516).

La recente sentenza della Cassazione n. 26878/2016, infatti, ha confermato la condanna per stalking a carico del condòmino che aveva esasperato un suo vicino di casa, determinando grave stato di ansia e costringendolo a sottoporsi a terapie tranquillanti e ad assentarsi dal luogo di lavoro

Emblematico e fortunatamente estremo è il caso esaminato dal Tribunale di Padova con sentenza del 23 marzo 2015; alcuni condòmini avevano lamentato comportamenti particolarmente pesanti: minacce e insulti ai vicini di casa, rumori, bestemmie e altre amenità analoghe. Il Tribunale ha emesso condanna per stalking poiché le condotte dell’imputato avevano ingenerato un profondo stato di ansia nei condomini, costretti a sprangare le porte di casa e a limitare le proprie uscite per non incontrarlo. Già il giudice per le indagini preliminari aveva disposto che l’indagato si allontanasse dal condominio e la misura aveva riportato la pace tra i condòmini.

Analoga vicenda è stata decisa dal Tribunale di Genova il 24 aprile 2015, con la condanna dei responsabili di «piccole, insistenti, destabilizzanti torture quotidiane»: spiare dalle finestre, suonare musica a tutto volume nel cuore della notte, bussare alle pareti con un bastone, buttare la spazzatura dal balcone e, per completare, anche minacce.

Occorre precisare che molte sentenze hanno ritenuto che il delitto di stalking si realizzi quando il comportamento minaccioso o molesto abbia cagionato grave e perdurante stato di turbamento ovvero abbia ingenerato fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona cara, sino a costringere la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita, e comunque, per la fattispecie anche due sole minacce o molestie (Cassazione, sentenza 20895/2011). Peraltro, (sentenza 35778/2016) sempre la Cassazione ha aggiunto che non è sempre necessario che allo stato di ansia e di paura si associ il mutamento di abitudini.

Anche se limitata a due sole condotte, comunque, la fattispecie definibile come “stalking condominiale” è alquanto complessa e di non agevole dimostrazione nella pratica, soprattutto quando le angherie sono rivolte a più persone e appaiono tra loro slegate. Ma proprio questa stessa sentenza (20895/2011) ha precisato che integra il delitto di atti persecutori la condotta di colui che compie atti molesti ai danni di più persone, costituendo per ciascuna motivo di ansia, e non si richiede, ai fini della reiterazione della condotta prevista dalla norma incriminatrice, che gli atti molesti siano diretti necessariamente a una sola persona, quando sia arrecata offesa a diverse persone tra loro accomunate e abitanti nello stesso edificio e si provochi turbamento a tutte le altre e la minaccia fatta a uno può comunque spaventare anche altri.

Nel caso ricordato vessazioni e minacce erano rivolte nei confronti di due donne abitanti nel medesimo condominio «sì da esserne per questa ragione occasionale destinataria come la precedente persona minacciata o molestata, il fatto genera all’evidenza il turbamento di entrambe».

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