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Ambiente, le informazioni sulle emissioni prevalgono sul segreto …

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Ambiente, le informazioni sulle emissioni prevalgono sul segreto industriale

  • – di Redazione

Quando una persona chiede l’accesso a documenti in materia ambientale la nozione di «informazioni sulle emissioni nell’ambiente» comprende, in particolare, quelle relative alla natura e agli effetti delle emissioni di un pesticida nell’aria, nell’acqua, nel suolo o sulle piante e la tutela del segreto commerciale e industriale non può essere opposta alla divulgazione di tali informazioni. A esprimere questo principio è stata la Corte di giustizia Ue con due sentenze che riguardano il diritto di accesso ai documenti in materia ambientale.

Nella causa C-673/13 P, le associazioni Stichting Greenpeace Nederland e Pesticide Action Network Europe (Pan Europe) hanno presentato alla Commissione Ue una richiesta di accesso a una serie di documenti riguardanti la prima autorizzazione all’immissione in commercio di uno degli erbicidi più usati nel mondo, il glifosato. La Commissione ha autorizzato l’accesso a tali documenti, tranne che per una parte del progetto della relazione di valutazione redatta dalla Germania, motivando il diniego con il fatto che nel documento richiesto c’erano informazioni riservate sui diritti di proprietà intellettuale dei richiedenti l’autorizzazione dell’erbicida, ossia, in particolare, sulla composizione chimica dettagliata della sostanza, sul suo processo di fabbricazione e sulle impurità e sulla composizione dei prodotti finiti.

Le due associazioni si sono rivolte al Tribunale dell’Unione europea, che ha accolto il ricorso. Secondo il Tribunale, infatti, alcune parti del documento richiesto contenevano informazioni riguardanti le emissioni nell’ambiente. Di conseguenza, la Commissione avrebbe dovuto concedere alle associazioni l’accesso a quelle parti del documento senza poter invocare la riservatezza delle informazioni commerciali o industriali. La Commissione ha però chiesto l’annullamento della sentenza alla Corte Ue.

Nella seconda causa - la C-442/14 - la Bijenstichting, associazione olandese per la protezione delle api, ha chiesto all’autorità olandese competente in materia di autorizzazioni all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari e biocidi la divulgazione di 84 documenti riguardanti le autorizzazioni all’immissione in commercio di alcuni prodotti fitosanitari e biocidi rilasciate da tale autorità. La società Bayer, titolare di gran parte di dette autorizzazioni, si è opposta alla divulgazione che a suo avviso violerebbe il diritto d’autore e la riservatezza delle informazioni commerciali o industriali.

Con le due sentenze la Corte Ue precisa che cosa debba intendersi per «emissioni nell’ambiente» e per «informazioni sulle [o che riguardano] emissioni nell’ambiente» ai sensi del regolamento applicabile nella causa C-673/13 P e della direttiva applicabile nella causa C-442/14.
In queste due sentenze la Corte dichiara, innanzitutto, che la nozione di «emissioni nell’ambiente» include, in particolare, il rilascio nell’ambiente di prodotti o sostanze, come i prodotti fitosanitari o i biocidi o le sostanze attive contenute in tali prodotti, purché tale rilascio sia effettivo o prevedibile in condizioni normali o realistiche di utilizzo del prodotto o della sostanza.
Così, in particolare, tale nozione non può essere distinta dalle nozioni di «rilasci» e di «scarichi» né essere limitata alle emissioni generate dagli impianti industriali (quali le fabbriche e le centrali), ma copre anche le emissioni risultanti dalla polverizzazione di un prodotto, come un prodotto fitosanitario o un biocida, nell’aria o dalla sua applicazione sulle piante o sul suolo. Infatti, limitazioni del genere contravverrebbero all’obiettivo, perseguito dal regolamento e dalla direttiva, di garantire la divulgazione più ampia possibile delle informazioni ambientali.

La Corte precisa, inoltre, che la nozione di «informazioni che riguardano/sulle emissioni nell'ambiente» deve essere interpretata nel senso che essa copre non solo le informazioni sulle emissioni in quanto tali (vale a dire le indicazioni relative alla natura, alla composizione, alla quantità, alla data e al luogo di tali emissioni), ma anche le informazioni che consentono al pubblico di controllare se sia corretta la valutazione delle emissioni effettive o prevedibili, sulla cui base l’autorità competente ha autorizzato il prodotto o la sostanza in questione, nonché i dati relativi agli effetti, a termine più o meno lungo, di tali emissioni sull’ambiente.

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