In arrivo gli ultimi atti per i contribuenti che hanno aderito alla prima voluntary disclosure. Tuttavia, in alcuni casi, la notifica degli inviti a comparire che concludono la procedura sta avvenendo a ridosso della (o addirittura dopo la) data indicata per il pagamento di quanto dovuto.
I termini per notificare gli atti della prima disclosure scadono il 31 dicembre 2016, fatta eccezione per le istanze presentate per la prima volta a decorrere dal 1° ottobre 2015 che l’Agenzia avrà tempo di liquidare sino al 30 giugno 2017. Chi vuole definire la procedura di regolarizzazione è tenuto a pagare le somme indicate negli inviti ex articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs 218/1997 a titolo di imposte, interessi e sanzioni ridotte a un sesto, entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione (per gli atti di contestazione delle sanzioni relative alle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale il termine è di 60 giorni dalla notifica); a questi fini occorre, inoltre, comunicare al competente ufficio, mediante un apposito modello, l’adesione all’invito.
Nel caso in cui non intenda aderire il contribuente è tenuto a presentarsi alla data fissata per le comparizione, personalmente o tramite persona munita di procura, per attivare il procedimento di accertamento con adesione (le sanzioni minime in questo caso sono ridotte ad un terzo).
Il chiarimento dell’Ordine dei commercialisti di Milano
Gli inviti al contraddittorio notificati pochi giorni prima della data indicata per il pagamento, o addirittura recanti una data di pagamento antecedente a quella di notifica, stanno creando non pochi problemi a chi intende definire la procedura, complice anche il periodo di festività. Per far fronte a queste difficoltà, la Direzione regionale delle Entrate della Lombardia, come si legge in un comunicato apparso sul sito dell’Ordine dei commercialisti di Milano, ha chiarito che gli istanti potranno validamente perfezionare la procedura effettuando il pagamento entro la data fissata per la eventuale comparizione (cioè entro i 15 giorni successivi alla data indicata per il pagamento) o comunque nei 30 giorni successivi alla notifica degli atti.
I comportamenti da uniformare
Sarebbe opportuno che questa apertura trovi conferma in un documento di prassi ufficiale, per garantire uniformità di comportamenti su tutto il territorio nazionale. Del resto, nella circolare 4/E del 2009 emanata a commento della disciplina sulla definizione agevolata degli inviti al contraddittorio, si era già espressa in questo senso. La circolare aveva chiarito che, per consentire ai contribuenti di effettuare gli adempimenti necessari al perfezionamento dell’adesione nel rispetto del termine previsto dall’articolo 5, comma 1-bis, gli uffici avrebbero dovuto recapitare gli inviti almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per il contraddittorio, prevedendo quindi un termine minimo di trenta giorni per effettuare i pagamenti.
Peraltro, per evitare che queste difficoltà si ripresentino nell’ambito della voluntary-bis, sarebbe da accogliere con favore un intervento legislativo volto ad armonizzare i termini per il pagamento delle somme dovute ad esito della procedura, magari abbinato ad un più ampio periodo per l’eventuale rateizzazione.
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