Norme & Tributi

Equitalia e Entrate «divise» sulla rottamazione delle cartelle

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Riscossione

Equitalia e Entrate «divise» sulla rottamazione delle cartelle

(Olycom)
(Olycom)

La rottamazione fa i conti con le differenze interpretative fra agenzia delle Entrate edEquitalia. La posizione delle Entrate sulla definizione, ufficializzata nella circolare 2/E/2017 (si veda Il Sole 24 Ore di ieri), contrasta, infatti, in alcuni punti, peraltro non irrilevanti, con le risposte date da Equitalia. Con un effetto di disorientamento per i contribuenti. Ma vediamo nel dettaglio.

I carichi definibili

La prima questione riguarda proprio la delimitazione dei carichi definibili. La norma di riferimento (articolo 6, Dl 193/2016) richiama gli affidamenti eseguiti dal 2000 al 31 dicembre 2016. È sorto il dubbio di come trattare le trasmissioni effettuate dal 16 dicembre dell’anno scorso in poi. Vale la pena evidenziare che, secondo le Entrate, il problema non si pone per gli affidamenti derivanti da accertamenti esecutivi. In questo caso, viene ricordato, la data di riferimento coincide con quella di trasmissione effettiva del carico tributario. Ne consegue che, per tali partite, i dati comunicati da Equitalia dovrebbero essere coerenti con il documento di prassi. Non è così invece per le procedure di iscrizione a ruolo.

Nelle Faq di Equitalia è sempre stato sostenuto che per accertare che si tratti di una partita definibile occorreva fare riferimento alla «presa in consegna» del ruolo, identificata alla luce della disciplina del Dm 321/1999. Ebbene, in forza dell’articolo 4 di tale decreto, le trasmissioni eseguite dal 16 del mese in avanti si considerano prese un carico il mese successivo. Questo comportava pertanto che i flussi inviati nella seconda metà del mese di dicembre fossero esclusi dalla sanatoria. Al contrario, secondo la circolare delle Entrate si deve guardare unicamente alla data effettiva in cui si è verificato il flusso telematico. Ne consegue che possono essere rottamati anche i ruoli inviati a fine del 2016. Si trattadi capire come reperire l’informazione sulla data di effettiva trasmissione, dato che dagli estratti di ruolo si desume la data di esecutività e «presa in consegna» , non anche la prima. Occorrerà una interrogazione specifica agli uffici di Equitalia.

Le precedenti dilazioni

La seconda criticità attiene invece al diritto del debitore di conservare la dilazione pregressa, non pagando la rata di luglio della definizione agevolata. Anche in questo caso, la questione non è di poco conto, poiché si discute della possibilità di predisporre una rete di protezione, da utilizzare nelle ipotesi in cui il costo della definizione dovesse essere più elevato del previsto.

Secondo le risposte di Equitalia, è sufficiente che la dilazione precedente fosse in essere alla data di presentazione dell’istanza di rottamazione. Le Entrate invece fanno riferimento alle sole dilazioni in corso al 24 ottobre 2016. Quest’ultima soluzione tuttavia non appare condivisibile, poiché la norma di riferimento (articolo 6, comma 8, lettera c, del Dl 193/2016) richiama le rateazioni precedenti alla scadenza di luglio della rottamazione.

Peraltro, trattandosi di un meccanismo che consente di attenuare le difficoltà insite nella predisposizione di una istanza “al buio”, è certamente preferibile una interpretazione estensiva. Adottando questo criterio interpretativo, si dovrebbe giungere ad affermare che anche la sospensione delle rate in scadenza tra gennaio e luglio operi solo per i piani di rientro vigenti alla medesima data del 24 di ottobre. Tanto, in evidente contrasto con la ratio della moratoria, che mira a evitare che il debitore debba versare somme che, in forza della rottamazione, risulterebbero non dovute (sanzioni, interessi di mora e interessi da dilazione).

Tra le questioni ancora irrisolte, se ne segnalano due. La prima concerne la tempistica di pagamento delle rate sospese, nell’ipotesi in cui il debitore non dia seguito all’istanza di definizione. La seconda attiene ai fermi dei veicoli già iscritti alla data di presentazione della domanda. Si attende conferma che gli stessi sono sospesi per tutta la durata della dilazione da rottamazione.

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