Niente obbligo di invio telematico dei corrispettivi all’agenzia delle Entrate per i distributori automatici di tabacchi, ricariche telefoniche e “gratta e vinci”. Il chiarimento è arrivato con la risoluzione n. 44/E che detta le regole sull’adempimento a cui sono tenuti i rivenditori che erogano beni e servizi tramite vending machine.
Dal 1° aprile, infatti, i soggetti che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici di nuova generazione sono tenuti alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi (per i vecchi distributori, invece, l’obbligo slitta al 2018). Oltre agli apparecchi che non erogano beni o servizi, ma soltanto un attestato di pagamento (ad esempio i pedaggi autostradali e le biglietterie automatiche per il trasporto e la sosta), fanno eccezione le vending machine che erogano beni sui quali l’imposta è già stata assolta in una fase precedente, come le operazioni che ricadono nel regime dell’Iva “monofase” (articolo 74 del Dpr n. 633/1972). Un’altra esclusione è prevista anche per le lotterie ad estrazione istantanea (“gratta e vinci”), esenti dall'imposta in base all’articolo 10 del decreto Iva.
Per i distributori “misti” l’obbligo di trasmissione dei dati è solo parziale: si tratta delle macchinette che erogano sia beni soggetti a Iva ordinaria, sia beni esclusi dall’obbligo di memorizzazione elettronica e d’invio telematico dei corrispettivi. In questo caso i rivenditori saranno tenuti effettuare la
trasmissione dei dati relativi ai soli servizi e prodotti non esclusi dall’obbligo (“merce varia”); non rientrano, invece, tra le informazioni da memorizzare e inviare elettronicamente quelle relative alle cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall’aamministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di ricariche telefoniche e di biglietti delle lotterie istantanee (“gratta e vinci”).
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