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Dossier Controlli automatici Rc auto sbagliati, ecco come difendersi

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Dossier | N. 509 articoliCircolazione stradale

Controlli automatici Rc auto sbagliati, ecco come difendersi

Appostamenti a bordo strada con apparecchi che leggono la targa e indicano se un veicolo che transita è coperto di assicurazione RC auto oppure no. Vigili che girano a piedi per zone frequentate e interrogano il loro smartphone per vedere se sono coperti anche i mezzi in sosta. I controlli sull'evasione dell'assicurazione obbligatoria sono sempre più intensi. Nonostante questo, i dati dicono che il fenomeno continua a crescere. Ma sono dati probabilmente sovrastimati e una parte della sovrastima è dovuta a errori nella banca dati da cui apparecchi e smartphone “capiscono” se tutto è in regola. A volte, si aggiungono gli errori degli agenti, che fanno scattare le pesanti sanzioni previste per chi circola scoperto (circa 850 euro di multa e sequestro del veicolo, che comporta ulteriori costi) anche quando è palese che il problema sta nella banca dati. Ecco come difendersi.

Il punto fondamentale da capire è che attualmente, nonostante quel che spesso si legge, i controlli effettuati con apparecchi e smartphone non hanno alcun valore per irrogare direttamente questo tipo di sanzioni. Infatti, il comma 4-quater dell'articolo 193 del Codice della strada dispone che, quando da questo tipo di controllo un veicolo risulta scoperto, gli agenti devono limitarsi a ordinare al conducente di mostrare i documenti dai quali si può accertare la posizione del veicolo a fini assicurativi (soprattutto il certificato di assicurazione, che l'articolo 180 del Codice impone di tenere a bordo).


Non è nemmeno obbligatorio mostrare subito i documenti richiesti: la norma cita espressamente l'articolo 180, comma 8, del Codice, che prevede una procedura utilizzata quando un documento o un dato non sono reperibili immediatamente. La procedura consiste nel fatto che gli agenti multino il guidatore (41 euro) per la mancanza del documento a bordo e fissino un termine (di solito, pochissimi giorni) entro cui i documenti vanno portati in visione in un ufficio di polizia. Chi non rispetta il termine sarà poi multato sia per non aver adempiuto all'ordine sia per circolazione senza assicurazione.
Spesso gli errori nelle banche dati sono dovuti a errori che si ritrovano nei documenti stessi. Per esempio, un numero di targa sbagliato. Dunque, il documento sarebbe anche presente, ma non è idoneo a dimostrare che il veicolo è in regola. Che cosa fare in questi casi?
Fermo restando che si può subire la multa di 41 euro per mancanza del documento (il numero di targa sbagliato può essere ritenuto sufficiente per accertare che il foglio si riferisce a un altro veicolo), è possibile cavarsela bene solo quando il controllo avviene nei normali orari di apertura degli uffici: si telefona all'agente assicurativo presso cui è stata stipulata la polizza (o direttamente alla compagnia) e la si fa rettificare immediatamente, inserendo la modifica nella banca dati che le forze di polizia consultano per i controlli. Negli altri casi sì può solo sperare di poter convincere i poliziotti a fissare un termine di esibizione dei documenti sufficiente per arrivare alla riapertura degli uffici.
In ogni caso, se il guidatore dichiara esplicitamente che c'è un errore nelle banche dati e si riesce subito a mettersi in contatto telefonico con l'agenzia o la compagnia, i poliziotti non possono utilizzare i dati sbagliati in loro possesso per far scattare le sanzioni per mancata copertura assicurativa. Infatti, il comma 4-ter dell'articolo 193 del Codice dice che quest'infrazione può essere accertata “anche” confrontando il numero di targa col contenuto delle banche dati. Ciò significa che sono ammessi altri mezzi di prova e i poliziotti non sono tenuti a procedere con le sanzioni per il solo fatto che dagli archivi risulta una scopertura. Tanto più se il guidatore fa presente che c'è una situazione quanto meno dubbia.
Senza contare che i controlli automatici con ausilio di banca dati previsti dall'articolo 193 richiedono l'uso di apparecchi omologati o approvati dal ministero delle Infrastrutture. Che non esistono ancora né esisteranno, fino a quando la norma non sarà modificata per renderla più adatta a un controllo davvero automatico. Quindi gli apparecchi automatici vanno intesi solo come un aiuto per individuare meglio i veicoli sospetti. Per far scattare le sanzioni, occorrono accertamenti tradizionali.

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