Il reato di guida senza patente rientra tra i reati depenalizzati dal Dlgs 8/2016 dal 6 febbraio 2016, ma continua ad avere rilevanza penale in caso di recidiva nel corso di un biennio.Tale recidiva va intesa come l'aver specificamente commesso un reato della stessa specie (non importa se prima o dopo il Dlgs) e non un altro reato. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 26254/2017, depositata il 25 maggio, sulla vicenda di un minorenne che, nel marzo 2016, era stato condannato per questo reato (articolo 116, comma 15 del
Codice della strada) perché il giudice aveva ritenuto che la recidiva contestata - costituita da un condanna per furto nei due anni prima - aveva impedito di riconoscere l’ipotesi di guida senza patente depenalizzata, cioè solo quella in cui non ricorre la recidiva nel biennio.
La difesa sosteneva che la depenalizzazione doveva comunque scattare, grazie al giudizio di comparazione delle circostanze del reato operato dal giudice nel caso concreto: la recidiva era stata infatti bilanciata con l’attenuante della minore età. La Cassazione riconosce che si è in un’ipotesi depenalizzata, ma per motivi diversi. Lo fa con un articolato ragionamento.
Prima di tutto chiarisce uno snodo importante del Dlgs. La depenalizzazione riguarda tutti i reati puniti con la sola pena pecuniaria, anche se nelle fattispecie aggravate sono puniti anche (o solo) con pena detentiva; tuttavia, l’articolo 1, comma 2, del Dlgs spiega che «le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato», come tali non soggette al giudizio di bilanciamento delle circostanze. Bilanciamento che può invece operare - solo ai fini della mitigazione del trattamento sanzionatorio, non anche della esclusione della punibilità - per i fatti precedenti al 6 febbraio 2016, purché a tale data non sia maturato il giudicato penale: ciò in deroga parziale al principio di irretroattività della depenalizzazione, di cui all’articolo 1 della legge 689/1981.
Il secondo aspetto è quello relativo alla definizione del concetto di recidiva biennale, che – in base all’articolo 1, comma 2 - costituisce uno sbarramento alla depenalizzazione.
La Cassazione ha spiegato che, in base a una lettura testuale dell’articolo 5 del Dlgs 8/2016, il concetto di recidiva ostativa si riferisce alla «reiterazione dell’illecito depenalizzato». Dunque un reato della medesima specie e non un qualunque reato.
Attenzione: per i fatti commessi dopo il 6 febbraio 2016, la recidiva «risulta integrata non più solo quando ricorra il precedente giudiziario specifico ma anche solo quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata». In altre parole, una sanzione amministrativa irrogata per il primo episodio di guida senza patente può configurare una recidiva che fa scattare la sanzione penale per il secondo.
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