Norme & Tributi

Dossier Falla nei richiami delle auto: il 10% non si presenta

  • Abbonati
  • Accedi
Dossier | N. 509 articoliCircolazione stradale

Falla nei richiami delle auto: il 10% non si presenta

C’è una falla nei richiami, che le case automobilistiche organizzano sui veicoli almeno potenzialmente difettosi per vizi di progettazione o assemblaggio o difetti di componenti: in media, il 10% degli esemplari da risanare non viene sottoposto agli interventi predisposti dal costruttore per eliminare l’anomalia.

Questi esemplari diventano un problema per le officine indipendenti cui è eventualmente affidata la loro manutenzione e per gli operatori che poi spesso li rivendono usati ad altri clienti: se il difetto che ha causato il richiamo si manifesta successivamente creando rotture e/o incidenti, la responsabilità può essere in qualche misura attribuita al riparatore o al commerciante, ancora troppo spesso ignari di questo pericolo insito nella loro attività.

È un pericolo difficile da prevedere: dietro la media del 10% (stimata per difetto da fonti non ufficiali ma attendibili), si celano punte fino al 15% per alcuni marchi generalisti, mentre per quelli premium si calcola che gli esemplari non risanati siano meno del 3 per cento. Ciò è dovuto alla più alta fedeltà dei possessori di tali vetture all’assistenza ufficiale rispetto alla clientela delle marche generaliste, più incline -per risparmiare - a rivolgersi ai riparatori indipendenti, che non possono effettuare i richiami (per i quali la normativa europea sulla sicurezza dei prodotti, trasfusa nel 2005 nel Codice del consumo, stabilisce che risponde soltanto il costruttore). Al momento, l’unico modo davvero efficace per evitare il problema è portare il veicolo in un’officina autorizzata della casa, dove ogni volta che vi entra si verifica, sul database interno (aggiornatissimo), se è coinvolto in una campagna e si provvede di conseguenza, informando il cliente.

Chi per la manutenzione si rivolge a officine indipendenti non sempre viene avvertito, anche se in base al principio di diligenza nell’adempimento della prestazione professionale (articolo 1176 del Codice civile) il titolare dell’officina è tenuto ad attivarsi e controllare, con ogni mezzo, se il veicolo è soggetto a richiamo, invitando il proprietario a provvedere presso la rete della casa. In caso contrario, per qualsiasi inconveniente successivo dovuto al mancato richiamo, sarebbe possibile rivalersi sull’officina per il danno di vizio di conformità. Potrebbe essere molto oneroso per l’officina nel caso di incidente in seguito al quale l’assicurazione attivi la rivalsa per mancata bonifica del veicolo soggetto a richiamo.

Se l’acquisto dell’auto usata è effettuato presso un concessionario della stessa marca della vettura, si può essere certi dell’avvenuta bonifica, anche perché è suo interesse provvedere. Qualche concessionario dichiara che, analogamente, anche l’usat0 di altre marche viene controllate con l’ausilio di colleghi di altre marche, in base a un accordo di mutua collaborazione. I commercianti indipendenti, salvo il caso di vetture usate di provenienza flotte normalmente in regola coi richiami, non danno la dovuta attenzione alla materia, lasciandola troppo spesso a carico dell’acquirente.

© Riproduzione riservata