Niente Rc auto a prezzo agevolato per gli automobilisti virtuosi del Sud: la versione del Ddl concorrenza approvata ieri dalla Camera non le ha ripristinate, dopo che il Senato le aveva cancellate dal primo testo che era stato licenziato dalla Camera nell’ottobre 2015. Le speranze per chi abita in zone dove numero di incidenti e frodi porta a livelli proibitivi anche le tariffe per chi è in prima classe di bonus malus restano così affidate ad altre misure contenute nel Ddl: gli sconti per chi acconsente a farsi ispezionare il veicolo prima di stipulare la polizza, quelli per chi accetta il montaggio della scatola nera e la stretta antifrode (per esempio, sui testimoni dei sinistri e sulla cessione alle officine del credito del danneggiato verso l’assicurazione).
Non è la prima volta che si parlava di prezzi agevolati per chi abita in zone a rischio (cioè in pratica al Sud): è dal 2002 che vengono presentate (e in almeno un caso anche approvate in qualche passaggio parlamentare intermedio) norme che prevedono una classe unica nazionale per i virtuosi. In pratica, chiunque avesse maturato la classe 1 di bonus malus si sarebbe visto riconoscere lo stesso trattamento, a prescindere dalla provincia di residenza.
Norme del genere erano sempre state bocciate per ragioni tecniche: in campo assicurativo le tariffe non possono prescindere dal livello del rischio da coprire, sul quale influisce appunto anche il luogo di residenza (anche se non di rado nella realtà pesano di più altri fattori, visto che i veicoli possono essere usati anche per spostamenti medi e lunghi).
Nel Ddl concorrenza si era tentato di aggirare il problema con un complesso sistema in cui l’Ivass (l’istituto di vigilanza sulle assicurazioni) avrebbe dovuto calcolare ogni anno per ogni regione un costo medio dei premi Rc auto effettivamente praticati dalle compagnie (cioè i prezzi pagati per una polizza); in quelle regioni dove nell’anno precedente il premio fosse stato superiore alla media nazionale, i virtuosi avrebbero avuto diritto a uno sconto determinato dall’Ivass in modo da ottenere un trattamento pari a quello delle zone con premi più bassi. La virtuosità necessaria per avere diritto a questo trattamento si sarebbe composta di due elementi:
- non aver causato incidenti almeno negli ultimi cinque anni;
- aver installato la scatola nera.
Questo sistema ha retto solo al primo vaglio della Camera e non è più previsto dal testo attuale del Ddl concorrenza, in cui restano solo vaghi richiami al fatto che l’Ivass dovrà determinare gli sconti obbligatori nell’ambito delle misure antifrode (si veda più avanti) tenendo conto anche dell’obiettivo di ridurre progressivamente lo svantaggio delle province con le tariffe più alte (che andranno identificate dallo stesso istituto ogni due anni). Ciò ha provocato malumori soprattutto a Napoli, dove da vent’anni i premi sono altissimi anche per chi è in prima classe, generando nuova illegalità: molti non si assicurano o lo fanno con tariffe di altre province. Così si è lamentato anche il sindaco, Luigi de Magistris, la cui Giunta all’inizio del suo primo mandato aveva cercato di risolvere il problema negoziando con una compagnia un trattamento più favorevole per gli automobilisti più virtuosi che fossero anche in regola col pagamento delle tasse comunali. Un’iniziativa che non ha avuto successo.
Così, se il Ddl concorrenza verrà approvato dal Senato confermando il testo uscito oggi dalla Camera, la soluzione del problema resterà rimesse alle misure antifrode che vi sono contenute:
- per chi ha la scatola nera, sconti (che dovrà determinare l’Ivass) e minori penalizzazioni in caso di incidente;
- valore probatorio pieno riconosciuto ai dati dell’incidente ricavabili dalla scatola nera, salvo dimostrare il «mancato funzionamento» o la «manomissione» del dispositivo;
- sconti a chi accetta di sottoporre il veicolo a ispezione (per accertare se sia già danneggiato) se la compagnia glielo chiede prima di stpulare la polizza;
- nel caso degli incidenti con soli danni a cose, divieto di aggiungere testimoni ulteriori rispetto a quelli indicati nella richiesta di risarcimento già presentata all’assicurazione (salvo risultino da verbali dell’organo di polizia eventualmente intervenuto sul sinistro);
- possibilità per la compagnia di non comunicare alcuna offerta di risarcimento nei sinistri in cui la consultazione delle banche dati antifrode emergano indici di anomalia secondo i parametri fissati dall’Ivass o le relazioni dei periti evidenzino elementi sospetti, per cui si renda necessario sospendere le procedure di liquidazione per approfondimenti, in attesa dei quali nei primi 60 giorni dalla sospensione il danneggiato non può fare causa alla compagnia (vincolo molto criticato dagli avvocati).
Queste misure sono viste con scetticismo dall’Ordine degli attuari, che non vi vedono significative possibilità di riduzione dei costi per le compagnie. Anzi, notano che la gestione delle scatole nere e delle ispezioni ai veicoli comporterà nuovi costi. A scapito di chi abita nelle zone meno a rischio, visto che in quelle “peggiori” la legge impone di concedere sconti almeno ai virtuosi. Praticamente, in questo modo gli attuari rivendicano il loro ruolo nella predisposizione delle tariffe in base alle evidenze statistiche sulla rischiosità delle varie categorie di assicurati.
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