Anche i ricorsi contro le cartelle esattoriali non possono essere giudicati secondo equità, a prescindere dal valore della causa. Quindi, contro la sentenza di primo grado si può ricorrere in appello per tutte le motivazioni normalmente possibili e non solo per quelle limitate che il Codice di procedura civile riconosce per le pronunce rese dal Giudice di pace secondo equità. Lo ha stabilito la Sesta sezione civile della Cassazione, con l’ordinanza 12 luglio 2017, n. 17212, che riguarda l’opposizione a una cartella di pagamento per un’infrazione stradale rilevata dalla Polizia municipale di Roma.
Il primo ricorso dell’automobilista contro la cartella era stato respinto dal Giudice di pace. Stessa sorte per l’appello, dichiarato inammissibile dal Tribunale perché -dato il valore della causa (884,49 euro) - si era sotto la soglia all’interno della quale il Giudice di pace deve decidere secondo equità. E in questo tipo di giudizi l’appello è possibile solo nei casi previsti dall’articolo 339, ultimo comma, del Codice di procedura civile. Cioè per una di queste violazioni:
- delle norme sul procedimento;
- di norme costituzionali o comunitarie;
- dei princìpi regolatori della materia.
Ma la Cassazione corregge il Tribunale, che non ha tenuto conto della norma specifica sui riti civili: l’articolo 7, comma 10, del Dlgs 150/2011 esclude che nei ricorsi contro le multe stradali (e nelle opposizioni a sanzioni amministrative in generale) si possa giudicare secondo equità. A prescindere dal valore della causa. La Corte, quasi a bacchettare il Tribunale, aggiunge che era così anche prima della riforma dei riti civili, perché su questo specifico punto essa riprende la norma precedente (l’articolo 23, comma 11, della legge 689/1981).
È vero che ciò vale espressamente solo per i ricorsi contro le sanzioni amministrative (tra cui le “multe” stradali) e non per quelli contro le cartelle di pagamento relative a quelle stesse sanzioni. Ma la Cassazione ricorda che il suo orientamento costante sulla questione la porta a equiparare le opposizioni contro le sanzioni a quelle contro le cartelle.
Non solo. A prescindere dai precedenti, la Corte aggiunge che «è del tutto logico che la materia...sia sottratta al giudizio di equità, trattandosi della disciplina relativa all’esplicazione di un potere pubblico».
Tutto questo porta la Corte a cassare la sentenza d’appello e a rinviare la controversia al Tribunale, che dovrà decidere nel merito del ricorso con un magistrato diverso .
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