Altro che autovelox nascosti, come si è letto qualche settimana fa: l'allegato sui controlli di velocità alla nuova direttiva per le forze di polizia
su strada firmata dal ministro dell'Interno, Marco Minniti, precisa ulteriormente gli obblighi di presegnalazione e visibilità
delle postazioni introdotti ad agosto 2007. Segno che la volontà politica prevalente continua a privilegiare la trasparenza
rispetto agli “agguati”, anche se pure con queste regole è stata adottata qualche astuzia per rendere “quasi nascosti” i controlli.
Ma la direttiva Minniti conferma che sulle postazioni fisse automatiche va installato il segnale che raffigura il simbolo del corpo di polizia che le gestisce (il casco per i vigili urbani e la
silhouette di un agente per la Polizia stradale). Questo in teoria mette fuori gioco gran parte di queste astuzie. Messe in
atto anche in grandi città, come Milano (dove per i prossimi mesi sono attesi nuovi apparecchi, per i quali a questo punto
la curiosità aumenta). Nulla si può invece dire sulla colorazione delle postazioni: si ribadisce che non c'è alcun obbligo
di evidenziarle con colori vivaci o con strisce riflettenti bianche e rosse, come spesso nella pratica si fa.
Per il resto, la direttiva si adegua al progresso tecnico e dà un'interpretazione ufficiale della “regola del chilometro”
introdotta sette anni fa dalla legge 120/2010.
Quanto al progresso, si tiene conto soprattutto dei nuovi sistemi “a palo” in grado di rilevare la velocità in entrambi i sensi di marcia e del fatto che ora i Telelaser possono anche memorizzare
tutte le immagini dei veicoli che superano i limiti e non richiedono necessariamente la presenza di un agente.
Sui sistemi bidirezionali, in sostanza, ci si limita a dire che la segnaletica di preavviso del controllo e quella che lo
rende visibile (cioè il simbolo del corpo di polizia) deve essere garantita in entrambi i sensi di marcia.
Molte, invece, le cautele sui Telelaser. A cominciare dal fatto che possono anche essere usati in modalità automatica (sfruttando la macchina fotografica digitale e la memoria che sono state aggiunte negli anni) senza che ci siano agenti a puntare sui veicoli, ma in questo caso devono avere un software per oscurare i
volti degli occupanti dei mezzi. Come dire che non ha senso impiegare in automatico un Telelaser, perché un suo punto di forza
sta proprio nella ripresa frontale che consentirebbe di facilitare l'identificazione del trasgressore, per sospendergli e
decurtargli la patente.
Altro punto di forza del Telelaser è la possibilità di sorprendere i guidatori in avvicinamento, misurando la velocità centinaia
di metri (ovviamente su un tratto rettilineo) prima del punto in cui è installato. Ma la direttiva precisa che:
- va comunque garantita la visibilità della postazione già da prima del punto in cui il veicolo transita al momento in cui
viene colpito dal raggio laser che effettua la misurazione;
- le distanze minime prescritte tra la segnaletica obbligatoria per preavvisare del controllo e la postazione di controllo
vanno calcolate considerando non il punto in cui si trova l'apparecchio ma quello in cui si effettua la misurazione.
Quanto alla “regola del chilometro” (cioè il divieto di installare postazioni automatiche fuori dei centri abitati se il segnale di limite di velocità non si
trova ad almeno un chilometro di distanza, in modo da consentire ai guidatori di adeguare la velocità senza patemi né manovre
brusche), la direttiva riprende i pareri del ministero delle Infrastrutture secondo cui non occorre garantirla quando il segnale
di limite è solo una ripetizione del limite vigente anche prima del chilometro oppure ricorda qual è il limite generale su
quel tipo di strada (per esempio, i 50 km/h in centro abitato). Inoltre, la distanza di un chilometro va garantita anche a
chi si immette dalle strade che incrociano quella sotto controllo in un punto successivo al segnale di limite.
La direttiva riprende i pareri ministeriali anche riguardo al Tutor. Il più importante è il fatto che il sistema può continuare a essere utilizzato anche in modalità “controllo velocità media” anche quando sul tratto controllato il limite di velocità non è lo stesso per tutta la sua estensione. Ma ciò vale solo se il cambio di limite è dovuto a fattori contingenti (come lavori in corso, precipitazioni o nebbia) e solo se l'eccesso di velocità viene calcolato rispetto al più alto dei limiti vigenti sul tratto.
Inoltre, la direttiva stoppa l'uso inappropriato dei controlli di velocità media, dove diventano oggettivamente inutili e spesso ingannevoli (perché non si pubblicizza che la sorveglianza riguarda la media e non solo l'andatura tenuta in un preciso punto). Cioè sui tratti troppo brevi. Dunque, se il limite è fino a 60 km/h, occorre misurare la velocità per non meno di 500 metri; se il limite è di almeno 110, la misurazione deve coprire almeno un chilometro. Ciò rischia di mettere fuori gioco alcuni sistemi adottati dalla Provincia di Milano, anche nascosti appena fuori da gallerie.
La direttiva affronta anche il problema della taratura periodica, resa obbligatoria dalla Corte costituzionale con la sentenza 113 del 18 giugno 2015. Stabilisce che la verifica deve essere almeno annuale e che, nel caso del Tutor, riguarda solo il sistema di orologi sincronizzati che certificano l'istante di passaggio di ciascun veicolo su ogni punto di rilevazione (non c'è bisogno di ricontrollare anche la distanza perché i sensori sono fissati sulla strada e il loro eventuale smontaggio e spostamento richiederebbe comunque operazioni di cui resta traccia). In questo modo, vengono riprese le precedenti indicazioni del ministero delle Infrastrutture. Va però detto che questo ministero sta per pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale un nuovo provvedimento complessivo che riguarda proprio le tarature.
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