
Quando i controlli di velocità non sono frequenti e programmati, gli agenti che li effettuano devono ogni volta poggiare a terra cartelli di preavviso, per poi toglierli appena finito il servizio. Tutto ciò vale anche quando ci sono già segnali fissi che preavvisano della possibilità di controlli. Non è invece obbligatorio lasciare il veicolo di servizio in posizione ben in vista: basta che accanto allo strumento misuratore ci siano agenti in divisa. Sono le più innovative tra le indicazioni fornite dall’ultima circolare in materia, la n. 300/A/6045/17/144/520/3, emanata il 7 agosto dal dipartimento Pubblica sicurezza del ministero dell’Interno.
La nota interpreta il decreto ministeriale n. 282 del 13 giugno (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 luglio), con cui il ministero delle Infrastrutture ha disciplinato l’obbligo generalizzato di taratura dei rilevatori di velocità introdotto il 18 giugno 2015 dalla Corte costituzionale (sentenza n. 113) e recepito buona parte dell’ultima direttiva del ministero dell’Interno sui controlli di velocità, emanata il 21 luglio scorso (la cosiddetta direttiva Minniti).
In linea generale, la circolare del 7 agosto sottolinea il “salto di qualità” dei vincoli sui controlli di velocità introdotti il 14 agosto 2009 con la precedente direttiva del Viminale (direttiva Maroni) e aggiornati con quella del 21 luglio: il fatto che siano stati recepiti in un Dm comporta che siano vincolanti per tutte le forze dell’ordine, per cui chi li disattende può essere denunciato e condannato per abuso d’ufficio e i verbali con cui ha accertato le infrazioni violando il Dm possono essere annullati a chi presenta un ricorso al Prefetto o al Giudice di pace.
Tra i contenuti del Dm c’è proprio il principio secondo cui la segnaletica di preavviso fissa può essere utilizzata solo se si prevedono controlli sistematici, nell’ambito di una programmazione complessiva coordinata dalle Prefetture per evitare buchi e sovrapposizioni. Quando invece si tratta di servizi sporadici, occorre usare segnali temporanei rimuovibili subito dopo.
Il principio era stato già indicato dal ministero delle Infrastrutture in alcuni pareri scritti in risposta a singoli quesiti. Alcuni corpi di polizia vi si sono attenuti (per esempio, sulla superstrada Transpolesana o su quella che circonvalla Gallipoli), ma nella gran parte dei casi si fanno controlli saltuari solo sfruttando segnaletica permanente. Se si vorrà continuare in questo modo, occorrerà coordinarsi con le Prefetture per giungere a una pianificazione dei servizi su scala provinciale, che poi è il principale scopo della direttiva Minniti, con cui in sostanza la Polizia stradale cerca di riorganizzare i servizi coinvolgendo più organicamente le altre forze di polizia, alla luce dei tagli agli organici che ha subìto e delle potenzialità offerte dalle nuove tecnologie.
La circolare del 7 agosto non affronta un altro problema diffuso nella segnaletica di preavviso autovelox: l’obsolescenza. Molti cartelli risalgono agli anni Ottanta e Novanta e, anche quando restano in buone condizioni, non sono conformi al modello grafico fissato dieci anni fa (Dm Infrastrutture 15 agosto 2007). Sarebbe forse stato opportuno sottolineare che i segnali temporanei vanno usati anche quando quelli permanenti non sono in regola.
Per il resto, l’ultima circolare riprende sostanzialmente tutti gli obblighi imposti dal Dm del 13 giugno su taratura e verifiche di funzionalità degli apparecchi. Quello più importante per le forze dell’ordine è una novità assoluta: tutte le volte che si riceve in uso uno strumento (nuovo o appena sottoposto alla taratura annuale), occorre verificarne la funzionalità con una precisa procedura, utilizzandolo su strada senza comminare sanzioni per provare se è in grado di attribuire a tutti i veicoli in transito una velocità e se tale velocità è da considerare attendibile. Svolgimento ed esiti di questo test vanno riportati in un verbale. La circolare del 7 agosto precisa che di questa attività è opportuno dare conto anche in ciascun verbale d’infrazione, citando il fatto che la documentazione del test si trova negli atti dell’ufficio da cui dipendono gli agenti che hanno rilevato l’infrazione.
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