Norme & Tributi

Chiusura liti, entro il 10 ottobre vanno depositati la domanda e la copia…

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DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Chiusura liti, entro il 10 ottobre vanno depositati la domanda e la copia del versamento

Ultime ore per chi intende chiudere le liti pendenti col Fisco. Domani lunedì è l’ultimo giorno per presentare la domanda e pagare la prima o unica rata per la definizione agevolata delle liti. La difficoltà maggiore da superare è quella del calcolo degli interessi, che spetta al contribuente, è molto complesso e può portare a una conseguenza paradossale. Infatti, non sono tollerati errori , cosa che potrebbe innescare un inatteso contenzioso proprio sugli interessi relativi alla lite chiusa. Sarabbe stato opportuno prevedere nella sanatoria l’errore scusabile, come fu fatto in occasione della precedente chiusura delle liti pendenti, nel 2003.

Per il resto, la presentazione della domanda per chiudere va fatta esclusivamente in via telematica. Per i pagamenti, se gli importi dovuti non superano i 2mila euro, si paga in unica soluzione, entro domani, 2 ottobre. Per gli importi superiori ai 2mila euro, si può pagare in un numero massimo di tre rate.

Il termine per pagare tutto o la prima rata, pari al 40% del totale, scade domani; la scadenza della seconda rata, pari all’ulteriore 40%, è fissata al 30 novembre 2017 e la scadenza della terza e ultima rata, pari al residuo 20% al 2 luglio 2018.

Si può anche pagare in due rate, di cui la prima deve essere comunque il 40% del totale e va pagata sempre entro domani, mentre la seconda e ultima rata deve coprire il residuo 60% e va pagata entro il 30 novembre 2017. Le rate successive alla prima sono maggiorate degli interessi dell’1% annuo dal 3 ottobre 2017. Per ciascuna controversia autonoma si dovrà eseguire un separato versamento.

Anche se quanto versato in pendenza di giudizio o dovuto per la definizione delle cartelle di pagamento (la cosiddetta rottamazione cartelle) supera il lordo dovuto per la chiusura della lite (quindi, non si dovrà eseguire alcun versamento), si dovrà comunque presentare la domanda di definizione entro domani. La chiusura delle liti non dà diritto al rimborso di quanto già pagato in più per effetto della riscossione in pendenza di giudizio o per la rottamazione cartelle.

Per fruire della definizione, si deve pagare le somme indicate nell’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al 60esimo giorno successivo alla notifica dell’atto.

Si potranno definire le liti «il cui ricorso sia stato notificato alla controparte», cioè all’ufficio delle Entrate, entro il 24 aprile 2017. Non sono definibili le liti in cui l’agenzia delle Entrate, pur essendo titolare del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, non sia stata destinataria dell’atto di impugnazione e non sia stata poi chiamata in giudizio né sia intervenuta volontariamente. Sono, quindi, escluse le liti in cui è parte solo l’agente della riscossione, anche se inerenti ai tributi amministrati dalle Entrate. In alcuni casi si possono chiudere le liti in cui sono coinvolti i Comuni che hanno aderito alla sanatoria. Chi si è avvalso della “rottamazione delle cartelle” per una parte del ruolo può fruire anche della chiusura lite per la restante parte, ma solo congiuntamente alla rottamazione; quindi la conclusione positiva dell’una influenza l’altra.

Di norma, in caso di accertamento con imposte, sanzioni e interessi, i benefici per i contribuenti sono costituiti dall’abbandono delle sanzioni e degli interessi di mora. Si “azzerano” anche gli interessi maturati dopo i 60 giorni successivi alla notifica dell’atto impugnato e gli eventuali compensi di riscossione chiesti con le cartelle, se non già pagati a seguito di riscossione in pendenza di giudizio. La valutazione di convenienza va comunque fatta caso per caso.

Le controversie definibili non sono sospese, salvo che se ne faccia richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della chiusura liti. In questo caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017.

Presentata la domanda, il contribuente deve depositare, entro il 10 ottobre 2017, copia della domanda e del relativo versamento in unica soluzione o della prima rata ovvero, se non sono previsti versamenti, copia della sola domanda di definizione. Se entro questa data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.

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