Proroga a tutto il 2018 dell’esenzione Imu/Tasi per gli immobili inagibili ubicati nelle zone terremotate e estensione di un ulteriore anno del blocco degli aumenti dei tributi comunali, con alcune eccezioni. Il disegno di legge di bilancio 2018 contiene alcune prevedibili misure che riguardano le entrate dei comuni.
Ai sensi dell’articolo 8, coma 3, del Dl 74/2012, le unità immobiliari ubicate nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, se dichiarate inagibili, sono esenti da imposte patrimoniali fino alla ricostruzione e agibilità delle stesse e comunque non oltre il 31 dicembre 2014. Quest’ultimo termine è stato più volte prorogato da disposizioni di legge fino al 2017. Nel Ddl di bilancio 2018 si prevede una ulteriore proroga per l’anno prossimo. Sarebbe a questo punto opportuno sopprimere del tutto qualsiasi scadenza temporale e disporre il ripristino della tassazione solo dopo che gli immobili sono di nuovi atti all’uso.
L’altra disposizione annunciata riguarda l’estensione al 2018 del blocco dei tributi comunali, disposta per la prima volta per l’anno 2016. In particolare, la previsione riguarda le sole entrate tributarie, con espressa eccezione della Tari, che invece resta liberamente manovrabile. Ne consegue pertanto che può essere aumentato, ad esempio, il Cosap, nei comuni in cui sostituisce la Tosap, mentre il canone di autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari, sostitutivo dell’imposta sulla pubblicità, avendo natura tributaria, è soggetto al vincolo.
Vale ricordare al riguardo che secondo le Faq delle Finanze il divieto in esame non è aggirabile, ad esempio, incrementando talune aliquote Imu e riducendone altre, al fine di mantenere un certo equilibrio nella pressione fiscale complessiva. In tale eventualità, infatti, sempre secondo le Finanze, il contribuente sarebbe legittimato a disapplicare le aliquote maggiorate e a tener conto di quelle ridotte. Rientra ugualmente nel blocco la revoca di eventuali agevolazioni adottate a livello locale. Si pensi ad esempio all’assimilazione all’abitazione principale delle case in proprietà di anziani o disabili residenti in istituti di ricovero.
Con riferimento alla Tari, si ricorda che dal 2018, in assenza di modifiche, perde efficacia la facoltà del Comune di derogare i limiti minimi e massimi dei coefficienti di produttività dei rifiuti (Dpr 158/1999), sino alla soglia del 50 per cento. Inoltre, sempre a decorrere dall’anno prossimo, i comuni dovrebbero tener conto dei fabbisogni standard nella elaborazione del piano economico finanziario.
Un discorso a parte deve essere fatto con riferimento all’imposta di soggiorno. Ai sensi dell’articolo 4 del Dl 50/2017, «a decorrere dal 2017» i comuni possono istituire il tributo o deliberare aumenti delle relative tariffe. Ne deriva che, in assenza di una espressa e specifica disposizione contraria, l’imposta di soggiorno deve ritenersi esclusa dal blocco dei tributi. Tanto, in ragione della evidente specialità della previsione.
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