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Dossier Wanda Nara a giudizio, ecco cosa si rischia a postare su Facebook

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    Dossier | N. 12 articoliImprese Social

    Wanda Nara a giudizio, ecco cosa si rischia a postare su Facebook

    (Agf)
    (Agf)

    Il caso della showgirl Wanda Nara che avrebbe divulgato sui social network il numero di cellulare dell'ex marito, il calciatore Maxi Lopez, mette in luce alcuni aspetti importanti di un reato di cui si parla ancora poco, ma che è in realtà molto frequente tra le condotte on-line: il trattamento illecito dei dati personali, previsto e punito con la reclusione fino a due anni dall'art. 167 del D.lgs 196/2003 (c.d. Testo Unico in materia di privacy).

    Cosa dice la legge
    La nostra legge vieta di trattare e divulgare i dati personali altrui senza il consenso dell'interessato. Lo prescrive l'articolo 23 del D.lgs 196/2003.
    Sono dati personali, ad esempio, il numero di cellulare, la targa di un veicolo, il codice fiscale, la fotografia che ritrae una persona, l'indirizzo e-mail e in genere tutto ciò che consente l'identificazione di un soggetto.
    Quando dalla divulgazione del dato personale deriva anche un danno alla vittima può integrarsi il reato di trattamento illecito dei dati personali, oggetto di accertamento nel processo di Maxi Lopez contro Wanda Nara.
    Come per il reato di sostituzione di persona, anche in questo caso il danno non deve essere necessariamente patrimoniale, ma può essere anche morale. La Corte di cassazione ha, ad esempio, ritenuto sussistente il danno all'immagine nel caso del fidanzato che aveva divulgato in rete le foto e il numero di cellulare della sua ex, in ragione della “lesione della tranquillità e dell'immagine sociale subita dall'interessata”. (Corte di cassazione sentenza n. 26680/2004)

    Le ragioni dell'accusa
    In questo caso l'accusa dovrà dimostrare l'avvenuta divulgazione del numero di cellulare (non basterà lo screenshot) e il danno derivante dal fatto.
    Non occorrerà invece dimostrare l'effettiva paternità dei post o dei tweet, in quanto - salvo prova contraria, ovvero eventuali sostituzioni di persona - per la giurisprudenza si presume che autore del post o del tweet sia il titolare del relativo profilo.
    Dalla sua parte l'accusa ha già alcuni precedenti specifici.
    In particolare la sentenza del 17 febbraio 2011 n. 21839 con la quale la Corte di cassazione si era già pronunciata su un caso simile.
    Nel corso di una chat, un utente aveva un diverbio col proprio interlocutore, all'esito del quale pubblicava on- line il relativo numero di cellulare. I giudici hanno ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 167 D.lgs. 196/2003, confermando la pena di quattro mesi di reclusione emessa in primo grado proprio dal Tribunale di Milano.
    Non è di secondaria importanza la considerazione che il reato è procedibile d'ufficio. Non potrà avvenire quindi una remissione di querela, dietro un eventuale risarcimento del danno: il processo andrà avanti.

    Le ragioni della difesa
    La difesa di Wanda Nara potrà negare di aver pubblicato quel post e che tale pubblicazione abbia causato un danno nella persona offesa. Tuttavia, per la Corte di cassazione basta a integrare il danno anche la perdita di tempo nel vagliare mail indesiderate (Corte di cassazione, sez. III, sentenza del 24 maggio 2012, n. 23798).
    Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, poi, la difesa potrà sostenere l'assenza dell'intenzione di raggiungere un profitto o di causare un danno alla vittima.
    Non potrà invece sostenere per fini assolutori di aver cancellato il post dopo pochi secondi. Questo reato, infatti, si perfeziona nel momento in cui si verifica il danno e anche la pubblicazione del contenuto illecito per pochi secondi consente a chiunque di prendere cognizione del numero telefonico riservato. Il tempo di permanenza del numero di cellulare on-line rileverà semmai per la corretta determinazione della pena e del risarcimento del danno.

    La responsabilità di Facebook e Twitter
    Non esiste nel caso di specie alcuna responsabilità dei due social network.
    Gli articoli 16 e 17 del D.lgs 70 del 2003 infatti dispongono che non incombe su di essi un obbligo generale di sorveglianza, ma la responsabilità (civile) potrebbe emergere nel caso in cui la parte offesa avesse segnalato la presenza del post illecito e il social network si fosse rifiutato di eliminarlo. Circostanza che nel caso di specie non sembra essersi verificata.

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