Sì al pagamento in contanti inferiore a 3mila euro come caparra per una fattura di importo superiore a quella cifra. Ammesso anche il pagamento misto in contanti (purché non sia pari o superiore a 3mila euro) e per la parte residua con strumenti tracciabili per operazioni di valore superiore al limite del cash. Via libera anche all’emissione di più assegni bancari (con l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e, se d’importo pari o superiore a 1.000 euro, della clausola di non trasferibilità) per saldare fattura d’importo complessivo pari o superiore a 3mila euro. Soglia più bassa per i compro oro, per i quali le operazioni, di importo pari o superiore a 500 euro, devono essere effettuate esclusivamente attraverso l’utilizzo di mezzi di pagamento, diversi dal contante, che garantiscano la tracciabilità dell’operazione e la sua riconducibilità al disponente. Sono alcuni dei chiarimenti che emergono dalle Faq diffuse dal dipartimento del Tesoro aggiornate ai nuovi limiti introdotti con i decreti legislativi sull’antiriciclaggio e sui compro oro dell’estate 2017.
Prelievi e versamenti in banca senza limite
Alla domanda «è possibile prelevare o versare in banca denaro contante di importo pari o superiore a 3mila euro», il dipartimento del Tesoro risponde in modo affermativo. In sostanza, secondo la risposta fornita, «non esiste alcun limite al prelevamento o versamento per cassa in contanti dal proprio conto corrente in quanto tale operatività non si configura come un trasferimento tra soggetti diversi».
E «a fronte della richiesta di una somma superiore al limite di legge è possibile pagare parte in contanti e parte in assegno?». Anche in questo caso la procedura è ammessa ma a condizione che «il trasferimento in contanti sia inferiore alla soglia dei 3mila euro, oltre la quale è obbligatorio l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili».
L’esclusione del cumulo
«Il pagamento di una fattura d’importo complessivo pari o superiore a 3mila euro, effettuato mediante l’emissione di più assegni bancari muniti dell’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e, se d’importo pari o superiore a 1.000 euro, della clausola di non trasferibilità, non determina il cumulo possibile oggetto di sanzione». In una simile circostanza, infatti, gli assegni non sono tra loro cumulabili in quanto si tratta di mezzi di pagamento che, a differenza del contante ovvero dei titoli al portatore, lasciano traccia dell’operazione sia presso la banca in cui sono tratti sia presso quella che procede alla negoziazione.
Altra questione affrontata riguarda poi se a fronte di una fattura unica per la vendita di un bene il cui importo è superiore al limite dei 3mila euro sia possibile accettare il versamento di denaro contante a titolo di caparra. Per il dipartimento del Tesoro non si rischia di incorrere in sanzioni ma a patto che «il trasferimento in contanti sia inferiore alla soglia dei 3mila euro, oltre la quale è obbligatorio l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili».
I compro oro
Discorso a parte e soglia diversa per le operazioni da compro oro. In questo caso, infatti, i pagamenti cash sono possibili al di sotto dei 500 euro. In questo caso le Faq mettono in guardia dalle operazioni “artificiose” ossia quelle che hanno economico pari o superiore a 500 euro per le quali «non rileva la possibilità che l’importo complessivo dell’operazione sia corrisposto attraverso distinte dazioni di denaro contante d’importo inferiore» alla soglia. In tale circostanza, «è ravvisabile un artificioso frazionamento di un importo complessivo superiore alla soglia di legge».
Libretti al portatore da estinguere entro fine 2018
Le Faq si soffermano anche sulla necessaria estinzione dei libretti al portatore. Dal 4 luglio 2017 è consentita, infatti, esclusivamente l’emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi. È vietato il trasferimento dei libretti al portatore esistenti eil termine ultimo di estinzione è stato fissato al 31 dicembre 2018. A tal proposito, il dipartimento delle Finanze chiarisce che dal 4 luglio 2017 i libretti al portatore esistenti e in circolazione non possono essere trasferiti. Non solo, perché nel periodo transitorio che va dal 4 luglio 2017 al 31 dicembre 2018 la soglia massima del saldo dei libretti al portatore è allineata al limite del contante (2.999,99 euro). Alla prima occasione utile, come la richiesta di versamento di somme di denaro sul libretto da parte del portatore, banche e Poste italiane sono tenute a richiamare il portatore all’obbligo di estinzione del libretto. Inoltre sempre banche e Poste italiane continuano ad essere tenute, durante il periodo transitorio, a monitorare le operazioni effettuate sui libretti al portatore esistenti.
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