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Per il Fisco il bitcoin vale come una valuta estera

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LA TASSAZIONE DELLE CRIPTOVALUTE

Per il Fisco il bitcoin vale come una valuta estera

La risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate sul tema criptovalute ha il pregio di fornire la posizione dell’amministrazione finanziaria su un tema operativo nuovo, in vista dell’imminente stagione dichiarativa. Allo stesso tempo, restano ancora aree grigie che il documento non chiarisce. L’Agenzia precisa che la detenzione di valute virtuali va monitorata nel quadro RW, sul presupposto, mutuato dalla risoluzione n. 72/E/2016, che le stesse siano assimilabili sotto il profilo fiscale a valute estere.

Ebbene se sembra corretto il percorso logico (le valute estere ai sensi della circolare n. 38/E/2013 sono attività finanziarie estere e dunque vanno monitorate se detenute al di fuori del circuito degli intermediari residenti), cosi come sembra equo il punto di arrivo (il quadro RW ha finalità di monitoraggio, anche in ottica antiriciclaggio, di investimenti patrimoniali e finanziari suscettibili di generare reddito imponibile in Italia), qualche perplessità continua a destare il punto di partenza. L’equiparazione a valute estere, infatti, mal si concilia con l’inquadramento delle critpovalute che si sta delineando in altri contesti giuridici: si pensi alla recente risoluzione legislativa che ha modificato la Direttiva antiriciclaggio, ma anche – rimanendo sul piano fiscale - alle problematiche dei soggetti Ires che iscrivono criptovalute in bilancio, per i quali non si può prescindere della qualificazione contabile.

Sotto altra prospettiva, l’equiparazione a valuta estera proposta dall’Agenzia rappresenta forse il tentativo di trovare una soluzione (in attesa di un inquadramento più organico) che medi tra le possibili funzioni - a metà tra l’investimento finanziario e il mezzo di pagamento - che questi nuovi “valori digitali” possono rivestire per gli investitori che agiscono al di fuori del regime di impresa (soggetti Irpef). L’inquadramento come valuta – se paragonato a quelli proposti come alternativi (strumenti finanziari, oro digitale o merci) – non risulta peraltro essere quello fiscalmente più penalizzante per il contribuente. Le plusvalenze su valute, a differenza di quelle su strumenti finanziari o metalli, sono infatti tassate solo nel caso di vendite a termine ovvero anche a pronti, se la giacenza sul conto corrente o deposito sia per almeno sette giorni superiore a 51.645,29 euro. Tuttavia, come indicato in premessa, l’assimilazione delle valute virtuali alle valute estere - per come declinata nel documento, soprattutto ai fini Irpef e RW – genera ancora qualche perplessità, poiché non garantisce piena parità di trattamento. Il documento infatti equipara di fatto ai depositi i portafogli elettronici (cd. “wallet”), a prescindere che siano gestiti tramite intermediari o privatamente dall’investitore. Sul presupposto che il wallet rappresenta un mezzo imprescindibile per detenere valute virtuali, eventuali plusvalenze su valute virtuali risulterebbero dunque sempre tassabili, una volta integrati i requisiti quantitativi e temporali previsti dalla norma. E ciò a differenza che per le valute tradizionali, non imponibili se detenute al di fuori di circuiti bancari (ad esempio all’interno di una cassetta di sicurezza). Una soluzione più equa potrebbe essere quella di considerare imponibili solo le plusvalenze realizzate su portafogli elettronici gestiti tramite le due nuove categorie di intermediari virtuali, recentemente introdotte dalla normativa antiriciclaggio (cd. exchanger o gestori di portafogli elettronici).

Ancora, ai fini RW, il documento non specifica se – con riferimento alle valute virtuali - si applichi o meno la soglia dei 15 mila euro, attualmente prevista per conti correnti e depositi bancari, sotto la quale l’obbligo dichiarativo non scatta. Proprio in ragione dell’assimilazione generalizzata dei “wallet” ai depositi, parrebbe legittimo applicarla: in caso contrario, chi detiene valute virtuali sarebbe penalizzato rispetto a chi detiene valute tradizionali, perchè tenuto a compilare il quadro RW in ogni caso, anche per investimenti di somme irrisorie, in senso contrario al percorso di semplificazione intrapreso negli ultimi anni. Infine, due particolarità che emergono dal documento: l’amministrazione utilizza il termine giacenza “media”, sebbene quest’ultimo termine non sia presente nella norma, lasciando forse intendere che la soglia dei 51.645,29 euro non sia da verificare come valore puntuale nei 7 giorni ma appunto come valore medio. Inoltre, il documento omette di specificare come individuare lo Stato estero presso il quale si deve ritenere detenuto l’investimento estero, da indicare nel quadro RW. In attesa che il modello venga adeguato al mutato contesto operativo, una soluzione potrebbe essere quella di indicare il Paese presso cui si trova il conto corrente estero dell’exchanger sul quale è stato trasferito il denaro poi convertito in valuta virtuale, anche se nella pratica potrebbero esserci casi di criptovalute acquistate senza il tramite di exchanger ma attraverso trasferimenti tra wallet “privati”.

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