Il ritorno della causali, la durata massima ridotta a 24 mesi, meno possibilità di proroghe e un nuovo regime sanzionatorio. Ecco, punto per punto, come cambiano i contratti a termine con il decreto «Dignità».
Tornano le causali
L’articolo 1 del decreto lavoro dopo la conversione conferma la durata limite del contratto a termine in 12 mesi e la presenza
alcune ipotesi in cui esso può avere una durata superiore, nel rispetto di un limite massimo di 24 mesi. Queste ipotesi sono
costituite dalla sussistenza di esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, da esigenze di sostituzione
di altri lavoratori o da esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria
Durata massima di 24 mesi
I nuovi limiti introdotti dal decreto trovano applicazione anche per le ipotesi di proroghe e rinnovi dei contratti a termine,
con la necessità di apporre la causale al singolo contratto che duri più di 12 mesi, alle proroghe che vadano oltre tale limite
di durata, nonché ai rinnovi contrattuali anche se non eccedono il termine annuale. La riduzione della durata massima da 36
a 24 mesi si riferisce sia al singolo contratto, sia alla sommatoria di più contratti
Ridotte le proroghe
Il numero massimo di proroghe previste per i contratti a termine si riduce da 5 a 4, fermo restando il limite massimo di durata
complessiva di 24 mesi. Nell'ipotesi di una quinta proporoga, il contratto si considera a tempo indeterminato a decorrere
da quest'ultima. I limiti relativi al numero di proroghe, in base all'articolo 21, comma 3, del Dlgs 81/2015 non si applicano
alle imprese start up innovative per il periodo di 4 anni dalla costituzione della società
Il profilo sanzionatorio
Se viene stipulato un contratto di durata iniziale superiore ai 12 mesi senza una causale valida esso si trasforma in contratto
a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di 12 mesi. Se non è apposta una causale valida al rinnovo del
contratto e alle proroghe che portino la durata del contratto stesso ad eccedere i 12 mesi si ritiene che la trasformazione
si produca con effetto dal rinnovo o dalla proroga privi della causale richiesta
A scuola rinnovi senza limiti
La legge di conversione del Decreto lavoro rimuove anche il limite massimo di durata complessiva dei contratti a termine,
anche non continuativi, nella scuola fissato in 36 mesi dall'articolo 1, comma 131, della legge 107/2015. La norma era stata
inserita in coerenza con le norme comunitarie sul lavoro a tempo determinato, le quali impongono la fissazione di un limite
di durata massima, senza eccezioni tra pubblico e privato
© Riproduzione riservata