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Pace fiscale, l’incertezza spinge a pagare di meno su liti e cartelle

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VERSO LA MANOVRA

Pace fiscale, l’incertezza spinge a pagare di meno su liti e cartelle

Quando vengono annunciate misure di definizione – che poi le si etichetti «condono», «sanatoria» o «pace fiscale» poco importa – si genera (intanto) una sorta di «rallentamento dell’adempimento» del contribuente fino a che il provvedimento annunciato non diventa definitivo.

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Nel caso della «pace fiscale» annunciata più volte da questo Esecutivo, questo lasso temporale si chiuderà inevitabilmente con la versione definitiva della legge manovra (a dicembre).
D’altronde, le varie misure di sanatoria hanno sempre avuto una genesi progressiva nel tempo. Si pensi, ad esempio, alla sanatoria degli omessi versamenti dei condoni del 2002, che venne inserita solo successivamente per non mettere a rischio il versamento degli acconti di novembre.

L’aspettativa di pagare di meno

Ad ogni modo, nell’immediato, un effetto si è già ottenuto: molti uffici periferici delle Entrate lamentano che in questo periodo «nessuno chiude in adesione». Il motivo è evidente: con tutte le voci che si rincorrono sulla possibilità di definizione delle liti, sia potenziali (perché non ancora impugnate avanti ai giudici tributari) che pendenti (perché già impugnate), è davvero difficile pensare che un contribuente decida in questo momento di definire in adesione una controversia con il Fisco (in questo caso si tratterebbe di una lite potenziale).

Una definizione delle liti determinerà, come minimo, l’abbattimento delle sanzioni. Nell’accertamento con adesione, invece, le penalità risultano pari a un terzo del minimo. Senza contare che nell’adesione non opera il principio del cumulo giuridico della sanzione, per cui le penalità vanno pagate per ogni tributo e per ciascun periodo d’imposta.

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È evidente, quindi, che di fronte all’ipotesi di una definizione delle liti con il Fisco, che comporterà senz’altro vantaggi superiori a quelli che derivano dai vari istituti deflattivi a regime, il contribuente adotta in questo periodo molto spesso una strategia attendistica.

Chiaramente, la stessa strategia viene adottata da chi ha già intrapreso la strada del contenzioso e ha ottenuto una sentenza sfavorevole. In tal caso, il contribuente si sta premurando di non fare in modo che la sentenza diventi definitiva, così da non risultare escluso da una possibile definizione delle liti pendenti.

È evidente, inoltre, che il contribuente, molto probabilmente, si guarderà bene dall’utilizzare anche gli altri (numerosi) istituti di definizione previsti a regime quali: l’acquiescenza, la conciliazione giudiziale, la definizione delle sanzioni (articoli 16 e 17 del decreto legislativo 472/1997), la definizione dei cosiddetti «avvisi bonari».

Le autocorrezioni: il ravvedimento operoso

La stessa linea di comportamento viene spesso adottata per il ravvedimento operoso, tant’è che, in attesa della «pace fiscale», risulta che le regolarizzazioni ex post dei contribuenti si siano molto ridotte. D’altronde, il ravvedimento operoso ora è possibile entro termini molto più ampi di quelli previsti in passato (oggi praticamente il ravvedimento «è per sempre», nel senso che è effettuabile entro i termini di decadenza dell’azione di accertamento), per cui se non ci sarà la «pace fiscale», rimarrà sempre la possibilità dello stesso ravvedimento (tranne che per le annualità decadute, ma quelle, appunto, saranno decadute, e il Fisco non potrà più intervenire).

In questo contesto, sarebbe utile chiedersi se ha senso mantenere a regime una pletora di istituti di definizione che prima o poi vengono puntualmente depotenziati da un qualche provvedimento definitorio “una tantum”. Quanto al depotenziamento della credibilità del sistema a fronte di queste misure condonistiche, è argomento oramai buono solo per i pochi nostalgici strenui difensori della legalità tributaria.

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