Norme & Tributi

Decreto sicurezza, platea più ristretta per i servizi di accoglienza

  • Abbonati
  • Accedi
la stretta sui migranti

Decreto sicurezza, platea più ristretta per i servizi di accoglienza

L’articolo 12 del decreto sicurezza (n. 113/2018) cambia le regole relative al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar) con l’obiettivo di limitare i servizi di accoglienza ai titolari di protezione internazionale e ai minori stranieri non accompagnati, escludendo invece coloro che hanno presentato domanda di protezione internazionale, come finora previsto.

L’articolo in questione interviene sulla platea dei beneficiari dei servizi di accoglienza sul territorio per i migranti prestati dagli enti locali nell’ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar).

Sono inclusi tra i beneficiari dell’accoglienza i titolari dei permessi di soggiorno “speciali” come previsto dal decreto legge n. 113/2018, a condizione che queste persone non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati.
Nel dettaglio, possono accedere allo Sprar i titolari di:

● permesso di soggiorno per vittime di violenza o grave sfruttamento (ai sensi dell’articolo 18 del Testo unico sull’immigrazione);

● permesso di soggiorno per vittime di violenza domestica (ex articolo 18-bis, Testo unico immigrazione);

● permesso di soggiorno per condizioni di salute di eccezionale gravità (ex articolo 19, comma 2, lettera d-bis), Testo unico immigrazione), introdotto dall’articolo 1 del decreto in esame;

● permesso di soggiorno per vittime di particolare sfruttamento lavorativo (ex articolo 22, comma 12-quater, Testo unico immigrazione);

● permesso di soggiorno per calamità (ex articolo 20-bis del Testo unico immigrazione), introdotto dall’articolo 1 del decreto in esame;

● permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile (ex articolo 42-bis Testo unico immigrazione), introdotto dall’articolo 1 del decreto in esame.

Molti migranti, pertanto, dovranno lasciare gli Sprar nonostante abbiano ottenuto la protezione umanitaria.

In conseguenza delle modifiche recate allo Sprar viene ristrutturato l’impianto complessivo del sistema di accoglienza dei migranti sul territorio, articolato in prima e seconda accoglienza ai sensi del Dlgs n. 142 del 2015, diffuso su tutto il territorio italiano con il coinvolgimento delle istituzioni centrali e locali secondo una condivisione di responsabilità tra ministero dell’Interno ed enti locali.

Gli enti locali aderiscono al sistema Sprar su base volontaria e attuano i progetti con il supporto delle realtà del terzo settore. A coordinare lo Sprar è il Servizio centrale, attivato dal ministero dell’Interno e affidato con convenzione all’Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci), con funzioni di informazione e coordinamento, consulenza, supporto tecnico e monitoraggio.

© Riproduzione riservata