1. Sono disoccupato ho 40,5 anni di contributi e 64 anni di età. A marzo compirò i 65 anni. Come disoccupato non verserò altri contributi. Se volessi aderire a quota 100 con la prima finestra del 2019 che entità di penalizzazione subirò rispetto al pensionamento di vecchiaia ?
Il lettore possiede i requisiti anagrafici e contributivi e, stando alla bozza di decreto legge sulle pensioni che dovrebbe essere varato dal Consiglio dei ministri di giovedì 10 gennaio, potrà accedere ad aprile 2019 alla pensione anticipata in Quota 100. Non vi sono penalizzazioni dirette, mantenendo a questo punto i metodi di calcolo retributivo e contributivo naturalmente spettanti. Se venisse interrotta ora la contribuzione attendendo l'età pensionabile d vecchiaia (67 anni fino al 2020) l'assegno potrebbe essere di poco più alto per effetto dei coefficienti di trasformazione applicati in quota contributiva all'età anagrafica maggiore di quella del 2019.
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2. Sono un pubblico dipendente con 42 anni di contributi di cui 18 entro il 31/12/1995, quindi avrei la pensione interamente calcolata con il metodo retributivo. Vorrei sapere se utilizzo quota 100 per andare in pensione perdo qualcosa sull'importo come succede con quelli che vanno in pensione con il calcolo misto per effetto del minor periodo di permanenza al lavoro oppure il metodo retributivo mi protegge da questa “penalità”?
Il metodo retributivo sarà pienamente mantenuto. L'unica penalizzazione 'teorica' risiede nella quota contributiva stabilita dalla riforma Fornero dal 2012 anche per i cosiddetti retributivi puri. Contribuendo fino a 42 anni, il lettore avrà un minimo decremento rispetto alla quota di pensione calcolabile fino a 42 anni e 10 mesi. Vista la bassissima entità della distanza temporale il decremento sarà molto contenuto.
3. Se aderisco a Quota 100 sono costretto a cessare il rapporto di lavoro prima dell'esaurimento della finestra?
No, il dipendente dovrebbe potere rimanere in servizio fino alla fine del mese precedente a quello di materiale decorrenza della pensione in quota 100, dunque sarà lavorabile il periodo di attesa trimestrale o semestrale, a seconda dello status di dipendente del settore privato o pubblico.
4. La pace contributiva è accessibile a tutti?
No, il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione sarà accessibile,secondo l'attuale testo del decreto, solo dai lavoratori privi di contributi prima dell'1.1.1996. In caso di anche una sola settimana di contribuzione prima del 1996 il diritto alla pace contributiva verrà meno.
5. L'opzione donna sarà confermata con ulteriori penalizzazioni?
Nella versione circolante della bozza di decreto, la nuova versione di opzione donna prevede sempre 35 anni di contribuzione effettiva al 31 dicembre 2018 e un anno di nascita per le richiedenti che si collochi entro il 31 dicembre 1960 per le dipendenti private e pubbliche e entro il 31 dicembre 1959 per le lavoratrici autonome.
6. Posso lavorare durante la percezione della pensione in Quota 100?
Nel primo periodo di percezione di Quota 100 fino al compimento del requisito anagrafico della pensione di vecchiaia (che si adegua a speranza di vita ogni due anni) vi è incumulabilità reddituale dunque il divieto di lavorare sia come subordinati sia come autonomi. Unica eccezione sono i redditi di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 del Codice civile che potranno essere percepiti annualmente con un compenso massimo lordo di 5.000 euro.
7. I benefici per lavoratori usurati si cumulano a quanto previsto per Quota 100?
No, per tutti i lavoratori i requisiti di Quota 100 sono pari a 62 anni di età e 38 di contributi. I lavoratori addetti a mansioni gravose possono verificare i requisiti previsti dal Dlgs 67/2011 (come specificati dalla Circolare Inps n. 90/2017) o all'Ape Sociale (prorogato fino alla fine del 2019) o, infine, alla pensione anticipata per lavoratori precoci.
8. La pensione anticipata si cristallizza?
Si, il requisito contributivo diventerà secondo l'attuale bozza di provvedimento attuativo della manovra del 2019 quello della fine del 2018, alias 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne. A questo requisito si applicherà tuttavia la disciplina delle cd. finestre che comporteranno un differimento trimestrale sia per i dipendenti del settore privato che del pubblico.
9. L'Ape sociale è abrogato?
No, la bozza di decreto legge proroga alle stesse identiche condizioni originarie la scadenza della possibilità di richiedere l'Ape sociale alla fine del 2019. Inps dovrà poi ufficializzare le finestre annue, tradizionalmente previste a fine marzo e novembre, per richiedere questa prestazione di traghetto alla pensione di vecchiaia a carico della fiscalità generale.
10. L'Ape privato e la rita sono stati superati?
No, l'ape privato e quello aziendale sono confermati fino alla fine del 2019 e la Rita è stata resa strutturale e dunque potrà essere richiesta dagli iscritti alle forma di previdenza complementare fino a 10 anni prima della decorrenza della pensione di vecchiaia, senza alcuna variazione rispetto alle regole già note.
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