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Ora non ci sono più dubbi: quando arriva dall’estero una lettera per una multa stradale, conviene pagarla. Oppure opporsi, se si ha un valido motivo. Mai infischiarsene come spesso si faceva in passato: ora non solo la multa arriva, ma anche viene riscossa come se venisse dall’Italia. Sono gli effetti dell’entrata a regime del sistema europeo di notifica all’estero delle multe stradali (direttiva 2015/413, la ex 2011/82) e applicazione delle sanzioni pecuniarie in generale (decisione quadro 2005/214). E ormai la maggior parte degli Stati europei ha recepito le due norme (l’Italia lo ha fatto con i Dlgs 37/2014 e 37/2016).
Il sistema europeo
Certo, il sistema può funzionare solo per otto tipi di infrazione (si veda l’elenco nel grafico qui a destra) e nella relazione
della Commissione Ue sui primi risultati della direttiva si denunciò che circa la metà delle infrazioni restava impunita,
perché la norma si ferma alla notifica e mancavano assistenza e cooperazione fra gli Stati nella successiva applicazione delle
sanzioni. Inoltre,le decisioni delle autorità giudiziarie degli Stati membri nei casi di mancato pagamento di sanzioni pecuniarie
spesso non rientrano nel campo di applicazione della decisione quadro. Infine, la direttiva non riguarda le sanzioni accessorie,
per cui deterrenti come sospensione e revoca della patente, decurtazione dei punti e sequestro del veicolo restano possibili
solo se il trasgressore viene fermato subito.
Ma da quella relazione sono passati tre anni e la lunga esperienza del Centro europeo consumatori (Cec) di Bolzano (ente che offre assistenza gratis ed è finanziato dalla stessa Commissione) dice che sono sempre più gli italiani a chiedere aiuto per multe estere: nel solo 2018 sono state oltre 600, nonostante la materia non rientri propriamente nelle competenze della rete Ecc (European consumer centre network) di cui il centro fa parte.
La Corte d’Appello e i pagamenti
Il salto di qualità è dovuto proprio alla decisione quadro recepita nel 2016: ora chi ha ricevuto la lettera di notifica prevista
dalla direttiva e non paga né presenta ricorso riceve una busta verde come quelle delle multe italiane. Gliela invia la Corte
d’appello competente sul suo luogo di residenza o domicilio. Indica la data per la quale è fissata l’udienza in camera di
consiglio e nomina un difensore d’ufficio, sostituibile da uno di fiducia. Ma nell’udienza ci si limita a controllare se le
procedure sono state seguite correttamente e a valutare se l’importo della sanzione giustifichi una costosa procedura internazionale
come quella avviata dall’autorità estera (si veda anche l’articolo sulla destra).
Quindi non è improbabile che la Corte arrivi al «riconoscimento» della multa. A quel punto si attiva riscossione coattiva secondo le regole penali italiane (anche quando la sanzione è solo amministrativa), per cui interviene l’ufficiale giudiziario. E l’incasso va allo Stato italiano, salvo diverso accordo con lo Stato estero. Chi invece paga già dopo aver ricevuto la lettera dall’estero rinuncia al “filtro” della Corte. Ci sono anche meccanismi premiali simili allo sconto 30% concesso in Italia per chi paga entro cinque giorni: un esempio è quello previsto in Austria per le infrazioni autostradali.
Le modalità di pagamento più diffuse sono quelle su piattaforme telematiche. A volte, come nel caso della Spagna, sono solo pagine web su cui si trovano gli estremi dell’infrazione e la relativa foto, quando esiste: niente homepage, niente presentazione dell’operatore che gestisce la transazione, per cui può venire spontaneo il sospetto di una truffa telematica. In questi casi, meglio contattare l’ambasciata italiana per una verifica.
Fonte: direttiva 2015/413/Ue, articoli 2 e 3
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