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Questo articolo è stato pubblicato il 30 settembre 2014 alle ore 06:36.

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Dalle parole del premier sembrerebbe non cambiare nulla per i licenziamenti discriminatori (quelli cioè intimati per ragioni politiche, sindacali, di genere, di credo religioso), con la reintegra piena, così come del resto è previsto in tutta Europa. La tutela reale, come detto, resterebbe anche per i licenziamenti disciplinari. Verrebbe invece meno solo per gli economici (già qui, peraltro, è stata fortemente limitata dalla legge 92).
Certo, resta da vedere cosa verrà poi scritto nei decreti delegati. Ma se la cornice resta questa, le novità sull'articolo 18 sarebbero poche. Peraltro, non è stato ancora chiarito se la tutela reale venga meno (come chiedono le imprese) anche per i licenziamenti collettivi (che purtroppo interessano l'industria). Sui licenziamenti discriminatori un possibile punto di compromesso lo avanza il giuslavorista di Sc, Pietro Ichino: «Si potrebbe conservare la reintegra per il caso di totale insussistenza della condotta denunciata, consentendo a entrambe le parti di optare per l'indennità risarcitoria sostitutiva della tutela reale». Oggi infatti tale opzione è ammessa solo per il lavoratore, entro i limiti delle 15 mensilità.
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IL VECCHIO ARTICOLO 18
Prima della legge 92 il vecchio articolo 18 prevedeva una sola sanzione in caso di licenziamento intimato in violazione dei limiti di legge: il reintegro nel posto di lavoro e il risarcimento del danno in misura pari alle mensilità dal licenziamento al reintegro, con il minimo di cinque. E per il giudice si trattava di una scelta obbligata (solo il lavoratore poteva convertire il reintegro in un indennizzo monetario)
LE MODIFICHE DELLA FORNERO
La legge Fornero ha previsto una gradazione delle sanzioni, marginalizzando il reintegro. In caso di licenziamento discriminatorio (reintegro più risarcimento integrale), in caso di disciplinare (reintegro o solo indennizzo), in caso di licenziamento economico (motivo oggettivo) solo indennità fino a 24 mesi, ma reintegro più indennità se il motivo economico è «manifestamente insussistente»
LE MODIFICHE ANNUNCIATE DA RENZI
Dalle parole del premier sembrerebbe non cambiare nulla per i licenziamenti discriminatori (quelli cioè intimati per ragioni politiche, religiose, di genere), con la reintegra piena, così come del resto è previsto in tutta Europa. La tutela reale resterebbe anche per i licenziamenti disciplinari (verrebbero tipizzate le fattispecie di reintegro). La tutela reale sparirebbe solo per gli economici
SPAGNA
L'impresa indennizza anche
con la reintegra del giudice
Il Spagna, a seguito della riforma Rajoy, la reintegra è divenuta facoltativa. Infatti il lavoratore, in caso di licenziamento illegittimo, può chiedere di rientrare nel proprio posto di lavoro al giudice, il quale può emettere sentenza di reintegra; tuttavia, anche a fronte di questa sentenza, l'impresa può non reintegrare il dipendente pagando un indennizzo, optando quindi per il solo risarcimento del danno. Il quale può raggiungere una somma che, nella sua misura massima, non può superare i 33 giorni per anno di lavoro, riducendo così i 45 giorni/anno previsti precedentemente. La riforma spagnola, cercando di rendere meno rigido il mercato del lavoro, ha prima di tutto innalzato da sei mesi a un anno il periodo massimo di prova durante il quale è consentito alle parti il libero recesso. Il dipendente a tempo pieno, poi, può essere licenziato anche senza giusta causa. L'azienda è tenuta solo a versargli un risarcimento

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