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Questo articolo è stato pubblicato il 16 ottobre 2014 alle ore 18:05.
L'ultima modifica è del 16 ottobre 2014 alle ore 18:06.

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Per i giudici d'appello di Milano c'è la «prova certa dell'esercizio di attività prostituiva ad Arcore in occasione delle serate in cui partecipo Karima El Mahroug», ma sul fatto che Silvio Berlusconi fosse consapevole della minore età della giovane egiziana è «circostanza non assistita da adeguato supporto probatorio». È uno dei passaggi delle motivazioni che, nel luglio scorso, hanno portato all'assoluzione dell'ex premier accusato di concussione e prostituzione minorile.

La conoscenza della minore età di Ruby da parte di Berlusconi «è circostanza non assistita da adeguato supporto probatorio», o meglio «ciò che tuttavia non è provato è che egli conoscesse la vera età della ragazza già in precedenza, in occasione delle serate» che sono al centro del processo. Sul punto le dichiarazioni della giovane marocchina sono «contraddittorie».

«L'interesse della ragazza a negare la consapevolezza della sua minore età da parte di Berlusconi - è uno dei passaggi delle motivazioni dei giudici d'appello - non è sufficiente a dimostrare la verità dell'opposta proposizione (Berlusconi conosceva la sua minore età); così come l'interesse della medesima alla ritrattazione delle precedenti dichiarazioni non basta a dimostrare la verità di tali dichiarazioni, intrinsecamente contraddittorie e inattendibili».

In sintesi, l'idea che Berlusconi sapesse della sua minore età è «una congettura non riscontrata da dati fattuali di precisa e univoca concludenza», così come le preoccupazioni dell'amico Emilio Fede (imputato nel processo Ruby bis, ndr) «non sono affatto univoche e costituiscono un substrato troppo fragile per reggere salde inferenze probatorie».

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