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Dossier Quando il supplente Merzagora rimase in carica 4 mesi

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    Quando il supplente Merzagora rimase in carica 4 mesi

    C'è una luce che il diritto prevede sempre accesa, quella delle istituzioni. Perché il diritto, che vive spesso di rotture e di discontinuità, non ammette invece interruzioni, vuoti e assenze di continuità nell'ordinamento costituzionale, tanto rispetto agli organi quanto rispetto a coloro che, in quanto soggetti titolari pro-tempore di essi, sono chiamati a svolgerne le funzioni. Così, in via generale, di fronte alla scadenza anticipata di un mandato pubblico, tutti gli ordinamenti prevedono che sia necessario assicurare la presenza costante e senza interruzioni degli organi costituzionali.

    Normalmente a dar risposta a questo problema vi è l'istituto della prorogatio; ben nota, ad esempio è quella delle Camere, prevista dall'art. 61 c. 2 della Costituzione, che consente automaticamente alle Camere, durante il periodo necessario al rinnovo, di continuare ad esercitare i loro poteri nonostante la cessazione della legislatura, quanto, del pari, è nota quella del Presidente del Consiglio dimissionario che rimane in carica fino alla nomina del nuovo Governo (o alla reiezione delle dimissioni) «per il disbrigo degli affari correnti».
    Tuttavia, mentre è possibile - ad esempio nel caso italiano, ex art. 85 Cost. - che siano prorogati i poteri del Presidente della Repubblica in carica, se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione (essendo necessario costituire le Camere nuove, prima di dar luogo all'elezione del nuovo Presidente), lo strumento della prorogatio non si applica di fronte alle dimissioni di un Capo dello Stato.

    La maggior parte degli ordinamenti vede corrispondere, infatti, una diversa disciplina sul punto. Alcuni, come il nostro, hanno previsto che sia la Costituzione a identificare un soggetto “supplente” che debba esercitare le funzioni del Presidente della Repubblica «in ogni caso che egli non possa adempierle» (art. 86, Cost.). Altri, come ad esempio gli Stati Uniti, risolvono il problema “alla radice”, eleggendo il sostituto del Capo dello Stato - il Vice-Presidente - in “ticket” con lui, in modo da garantire una continuità tanto istituzionale quanto politica, entrando da subito in carica il già eletto Vice-Presidente, con il solo giuramento.

    D'altronde, la figura del Capo dello Stato, sia di tipo garante sia di tipo governante, ha tradizionalmente delle attribuzioni tali che gli ordinamenti - onde evitare rischi - mirano a definirne naturalmente l'ambito e l'esercizio delle funzioni; al punto tale che, nella storia, alcuni testi costituzionali addirittura hanno previsto una supplenza di tipo collegiale.
    Oggi, invece, altrove come in Italia, la scadenza anticipata del mandato presidenziale, in primis attraverso formali dimissioni, determina con effetto immediato l'assunzione dell'esercizio delle funzioni presidenziali da parte di un supplente - nel nostro ordinamento è il Presidente del Senato - che si tramuta in Capo dello Stato pro-tempore.

    Ne discende quindi che l'effettività dell'esercizio delle competenze presidenziali da parte del supplente non è meramente simbolica. Tuttavia egli esercita tutti i poteri e le funzioni del Capo dello Stato con un doppio limite: quello di regola previsto per il Presidente eletto, indicato dall'art. 90 della Costituzione; e quello, per lui ulteriore, del fatto di essere Presidente con un mandato davvero a breve termine, posto che le votazioni per il nuovo Presidente devono essere indette entro 15 giorni dall'atto delle dimissioni (sebbene Merzagora, per l'impedimento fisico del Presidente Segni, formalizzato tardi, rimase in carica per oltre quattro mesi).

    Rientra tra i poteri del supplente, naturalmente, anche lo scioglimento anticipato delle Camere in caso di impasse; ma è un caso di scuola, perché prima o poi si riuscirebbe comunque ad eleggere un suo successore. Il problema si porrebbe, piuttosto, per quest'ultimo, appena eletto dopo un evidente sfinimento del Parlamento e una lacerazione della maggioranza di governo: cosa gli impedirebbe di sciogliere? A differenza dell'inizio dell'attuale legislatura, oggi sappiamo di sicuro che i parlamentari sono consapevoli che questo rischio esiste.

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