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Il testo dell’emendamento Esposito che riscrive la legge elettorale

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in aula al senato

Il testo dell’emendamento Esposito che riscrive la legge elettorale

Approvato in aula al Senato l'emendamento n. 1.103 a firma del senatore Pd Stefano Esposito che, in sostanza, riscrive la legge elettorale. Il semaforo verde farà scattare il cosiddetto “super-canguro” che porterà alla preclusione di migliaia di emendamenti presentati. L'emendamento prevede, tra l'altro, un premio di maggioranza alla lista che ottiene il 40% dei voti; il ballotaggio; 100 capilista `bloccati´, soglia minima del 3%, doppia preferenza di genere, nessuno può essere candidato, in più collegi salvo i capolista nel limite di 10 collegi, clausola di salvaguardia al 1° luglio 2016. Ecco il testo dell’emendamento:

«All'articolo 1, premettere il seguente: «Art. 01. (Elezione della Camera dei deputati).
1. La presente legge, mediante le necessarie modificazioni al testo unico delle norme per l’elezione della Camera dei deputati e le altre disposizioni in diretta correlazione con le medesime modificazioni, stabilisce:
a) le liste dei candidati sono presentate in 20 circoscrizioni elettorali suddivise nell'insieme in 100 collegi plurinominali, fatti salvi i collegi uninominali nelle circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, per le quali sono previste disposizioni particolari;
b) in ciascuna lista i candidati sono presentati in ordine alternato per sesso, i capolista dello stesso sesso non eccedono il sessanta per cento del totale in ogni circoscrizione, nessuno può essere candidato, in più collegi, neppure di altra circoscrizione, salvo i capolista nel limite di dieci collegi;
c) l'elettore può esprimere fino a due preferenze, per candidati di sesso diverso tra quelli che non sono capolista;
d) i seggi sono attribuiti su base nazionale con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti;
e) accedono alla ripartizione dei seggi le liste che ottengono, su base nazionale, almeno il tre per cento dei voti validi, salvo quanto stabilito ai sensi della lettera a);
f) sono attribuiti comunque 340 seggi alla lista che ottiene, su base nazionale, almeno il 40 per cento dei voti validi o, in mancanza, a quella che prevale in un turno di ballottaggio tra le due con il maggior numero di voti, esclusa ogni forma di collegamento tra liste o di apparentamento tra i due turni di votazione;
g) sono proclamati eletti, fino a concorrenza dei seggi che spettano a ciascuna lista in ogni circoscrizione, dapprima, i capolista nei collegi, quindi i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze;
h) i collegi elettorali sono determinati con decreto legislativo da emanare entro il termine e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla presente legge;
i) la Camera dei deputati è eletta secondo le disposizioni della presente legge a decorrere dal 1º luglio 2016».

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