1/10 JOBS ACT/ Tutele crescenti, il nuovo articolo 18
Per i nuovi assunti con il contratto a tutele crescenti la regola generale, in caso di licenziamento illegittimo, sarà l'indennizzo monetario crescente, in base all'anzianità di servizio, con un tetto a 24 mensilità. Il reintegro nel posto di lavoro (la tutela reale) resterà soltanto per i licenziamenti nulli, discriminatori e in una fattispecie limitata di licenziamento disciplinare: quando il fatto materiale contestato è insussistente, senza alcuna valutazione sulla sproporzione del licenziamento.
La regola applicabile ai nuovi licenziamenti è quella del risarcimento in misura pari a due mensilità per ogni anno di anzianità di servizio, con un minimo di 4 ed un massimo di 24 mesi. Per evitare di andare in giudizio si potrà fare ricorso alla nuova conciliazione facoltativa incentivata. In questo caso il datore di lavoro offre una somma esente da imposizione fiscale e contributiva pari ad un mese per ogni anno di servizio, non inferiore a due e sino ad un massimo di diciotto mensilità. Con l'accettazione il lavoratore rinuncia alla causa.
Per le piccole imprese la reintegra resta solo per i casi di licenziamenti nulli e discriminatori e intimati in forma orale. Negli altri casi di licenziamenti ingiustificati è prevista un'indennità crescente di una mensilità per anno di servizio con un minimo di 2 e un massimo di 6 mensilità.
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